ACMI (Associazione Produttori E Meccanismi Di Chiusura Italia) è il nostro Guest Editor del mese di settembre. In questo secondo intervento ci parla delle porte tagliafuoco e il Decreto Controlli
ACMI è l’Associazione Italiana che riunisce i produttori di porte e serrande per applicazioni residenziali e industriali, nonché di sistemi di azionamento, componenti meccanici e accessori ad essi integrati. In questo secondo intervento ci parla di delle porte tagliafuoco e il Decreto Controlli
Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il D.M. 1 settembre 2021, meglio conosciuto come “Decreto Controlli”. Tale decreto stabilisce che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio (generalmente indicati con il termine “presidi”) siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati. La qualifica è quindi riferita al singolo tecnico e non all’azienda per la quale il tecnico opera. L’entrata in vigore è al momento prevista ad un anno dalla pubblicazione in G.U., ma è stato già ufficiosamente comunicato che ci sarà il rinvio di un anno, quindi a fine settembre 2023.
I presidi oggetto del decreto sono: Estintori, Reti idranti, Sistemi automatici a sprinkler, Impianti di rilevazione e allarme (IRAI), Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC), Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso, Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC), Sistemi a pressione differenziale, Sistemi a schiuma, Sistemi di estinzione ad aerosol condensato, Sistemi a riduzione di ossigeno, Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) e, naturalmente, le Porte tagliafuoco.
Il manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza indispensabili per svolgere l’attività e deve operare in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale di uso e manutenzione. A tal fine il tecnico manutentore deve effettuare un percorso di formazione teorico e pratico con i contenuti e le durate indicate nel decreto stesso.
Al termine del percorso di formazione, il tecnico sarà sottoposto alla valutazione dei requisiti consistente di quattro fasi:
- a) analisi curriculum vitae
- b) una prova scritta composta da 20 domande a risposta multipla (3 risposte, una sola è corretta) o 6 domande a risposta aperta
- c) una prova pratica con simulazione di situazioni reali operative
- d) una prova orale di approfondimento.
La commissione d’esame sarà composta da tre dirigenti/funzionari dei Vigili del Fuoco, che potranno avvalersi della collaborazione di uno o più esperti di settore.
Nel caso di tecnici che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del decreto con certificazione volontaria (ad esempio RINA – Accredia o simili) e contenuti conformi, la valutazione sarà svolta con una sola prova orale (esame ridotto).
Le porte tagliafuoco e le certificazioni
In effetti per le porte tagliafuoco esiste da molti anni la possibilità di certificazione volontaria, che ad oggi è stata ottenuta da circa 1700 tecnici, a seguito della frequentazione di un corso teorico / pratico e di un esame scritto, orale e pratico. Possiamo dire quindi che per le porte il modo di certificazione è ampiamente collaudato ed ha permesso di mettere a punto un sistema molto serio ed efficace e occorrerà trasferire nel migliore dei modi le esperienze maturate sulla certificazione volontaria alla qualifica ministeriale. Purtroppo andrà perduta la grande esperienza maturata dagli enti di certificazione (RINA, Certi.s, TUV, ecc..) in anni di attività in questo settore.
Il decreto precisa ancora che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza al corso e possono accedere direttamente all’esame di verifica. A questo proposito mi permetto di dare un suggerimento, a seguito dell’esperienza maturata dopo aver portato alla certificazione volontaria circa 400 persone.
Per chi si presenta all’esame praticando l’attività da qualche anno (non si parla ovviamente di principianti o apprendisti) l’ostacolo più alto da superare nell’esame come sopra descritto è la prova scritta a risposta multipla. Più di una volta ho realizzato un test scritto all’inizio del corso per verificare la conoscenza sia delle regole tecniche operative sia dei regolamenti e delle normative. Ho verificato che, anche in presenza di tecnici con esperienza decennale, ventennale o più la percentuale di non ammessi sarebbe stata intorno al 80%. Per questo motivo consigliamo a tutti, anche ai tecnici con esperienza di 3 anni o più, di frequentare il corso di apprendimento. Per i tecnici già certificati consiglio di fare comunque un breve corso di aggiornamento in prossimità della data di esame, perché anche l’esame ridotto può richiamare alcuni temi di tecnica generale e conoscenza dei regolamenti che è meglio rinfrescare.
Come saranno organizzarti i corsi di formazione e gli esami?
La circolare allegata al decreto individua nelle associazioni le entità che possono organizzare queste attività e le caratteristiche che dovranno avere i docenti. Per le porte tagliafuoco ACMI ha già individuato un buon numero di docenti e di sedi di corsi ed esami, alcune delle quali già operative da anni, presso le quali svolgere tali attività. Per le porte i corsi si svolgeranno su almeno 12 ore di formazione e le attrezzature previste dovranno comprendere, oltre alle attrezzature base di officina e a spezzoni di telaio, ricambi di porte e maniglioni, una porta a singola anta, una porta a doppia anta e un portone scorrevole.
I programmi dei corsi e degli esami comprendono la conoscenza delle principali tipologie di prodotto, i criteri di classificazione (sia di resistenza al fuoco, sia di tenuta al fumo), le modalità di posa, i tipi di costruzione di supporto, le verifiche da fare all’atto della presa in carico e durante le operazioni di controllo e manutenzione. Ampio spazio deve essere dato anche alla conoscenza dei principali accessori e componenti (guarnizioni, vetri, serrature, maniglioni, chiudiporta ecc..) e all’analisi della normativa vigente, comprendendo le differenze tra porte omologate e marcate CE. Infine non bisogna dimenticare una conoscenza generale dei problemi legati alla sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.
Cosa stabilisce il decreto
“Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nonché del manuale di uso e manutenzione. Tale registro deve essere costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.”
“Il tecnico manutentore ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regole d’arte e al manuale di uso e manutenzione.”
Si ricorda che, per le porte tagliafuoco, la regola dell’arte è la norma UNI 11473, espressamente citata nel Decreto. In particolare occorrerà fare riferimento alla parte 1 di tale norma. Si precisa ancora che la qualifica richiesta dal Decreto riguarda solo i manutentori; per i posatori l’unico titolo riconosciuto resta la certificazione secondo UNI 11473-3 rilasciata da ente notificato Accredia.
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