Pubblicati la Circolare n. 24/E e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Via libera alla maturazione della cessione del credito su base mensile. Pronte le regole ed il modello per la cessione
L’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi due disposizioni attuative per i provvedimenti del Superbonus e dell’ecobonus, largamente attesi e previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. Ora il Superbonus 110% può veramente decollare, anche a seguito della pubblicazione da parte del MISE dei due DM, Asseverazioni, e Requisiti alias Decreto Efficienza Energetica.
Tuttavia, i due articoli 119 e 121 concernono anche i lavori da ecobonus 50%. Non appena il DM Requisiti verrà pubblicato in Gazzetta cambiano immediatamente (il giorno dopo, in verità) le regole per le trasmittanze termiche degli infissi e i massimali dei costi per serramenti e schermature, come abbiamo riferito nei giorni scorsi.
Le due disposizioni sono la Circolare n. 24/E e il provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
La Circolare n. 24/E, consistente in corpose 46 pagine, reca il titolo: “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”
Il provvedimento del Direttore, siglato Prot. n. 283847/2020, lungo 13 pagine, è intitolato “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Il provvedimento è accompagnato dal modello per la comunicazione dell’opzione – ovvero contributo sotto forma di sconto o cessione del credito di imposta – e dalle istruzioni per la sua compilazione.
Tra le tante informazioni contenute nelle disposizioni vi è quella relativa al cosiddetto ‘cassetto mensile’ ovvero alla maturazione del credito di imposta, che è rinvenibile al punto 6.1 del provvedimento e che citiamo qui:
“6.1 In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione”.
Questa piccola frase è di grande importanza in quanto si presta ad assicurare la necessaria liquidità alle aziende dell’edilizia senza dover attendere come succedeva fino ad oggi la fine marzo dell’anno successivo all’intervento di riqualificazione energetica
In caso di utilizzo diretto vale quanto dispone il punto 5.1 che afferma:
“I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta di cui al punto 3 esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese“.
Qui potete scaricare la Circolare n. 24/E, il provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate
a cura di Ennio Braicovich
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