Perplessità dell’Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy federata in Finco dopo l’incontro di ieri di Finco, Anfit, Acmi e Unicmi con esponenti del MEF
Anfit scrive al premier Giuseppe Conte per esprimere tutte le sue perplessità per la proposta governativa di ecobonus 110pc, pur apprezzandone taluni aspetti come:
-l’incremento delle aliquote delle detrazioni fiscali dal livello attuale alla soglia del 110%, per stimolare sostituzione e riqualificazione edilizia quali volano per la ripresa economica post Emergenza Covid-19;
-la possibilità di cedere a banche o istituti finanziari il credito d’imposta;
-la possibilità di compensare il credito.
La presa di posizione dell’Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy fa seguito all’incontro di ieri di Finco, Anfit, Acmi e Unicmi con esponenti del MEF (vedi news).
Tuttavia nella lettera di Anfit firmata dalla presidente Laura Michelini si evidenzia che: “non possiamo essere d’accordo sul collegare l’incentivo a una serie di riqualificazioni da sostenersi a pacchetto predefinito (con all’interno due/tre interventi cardine per incrementare l’ecobonus al 110% ), ovvero, ad esempio, sostituzione dei serramenti e sostituzione caldaia e cappotto esterno. Tale modalità di fruizione dell’ecobonus non è realizzabile in tempi brevi: si pensi alle tempistiche per indire un’assemblea condominiale, o anche nel caso del privato, richiedere i preventivi, scegliere l’impresa e dare il via ai lavori. Si andrebbe ben oltre il 1° luglio, ipotizzato come giorno utile per far partire gli incentivi: e nel frattempo le Aziende che non hanno commesse – bloccate proprio dalle anticipazioni sui quotidiani che hanno indotto i consumatori a posticipare ogni preventivo in essere e ogni consegna di merce già programmata – come possono sopravvivere? Sicuramente ricorrendo alla cassa integrazione o, nella peggiore delle ipotesi, avviandosi verso la chiusura”.
Infine Anfit avanza una serie di proposte così riassumibili:
- Arco temporale: le misure devono essere attivate quanto prima, senza aspettare luglio, e durare non più in là del 31.12.2021, onde conseguire un forte effetto volano. Oltre tale data potrebbero essere previste percentuali decrescenti per arrivare ad una stabilizzazione definitiva.
- Interventi ammissibili: dalla sostituzione del singolo prodotto agli interventi di riqualificazione energetica e/o sismica complessiva. Lasciando ai contribuenti, in caso di riqualificazione energetica, la scelta senza indurre percorsi preferenziali verso determinate soluzioni piuttosto che altre, né privilegiare abbinamenti tecnologici forzati verso il consumatore, che va casomai informato più approfonditamente.
Consigliamo piuttosto la rimodulazione della percentuale dell’ecobonus in funzione del numero di interventi previsti attualmente per beneficiare dell’ecobonus eseguiti dal consumatore ; per esempio se un consumatore decidesse di cambiare solo i serramenti porterebbe in detrazione il 50% , se agli stessi aggiungesse la sostituzione della caldaia il bonus fiscale salirebbe a 70% , se aggiungesse anche le schermature solari potrebbe arrivare all’80% fino a fare l’intervento completo per raggiungere il 110%.
- Cassetto fiscale. Sia nel caso di sconto in fattura preso in carico direttamente dall’operatore sia in caso di cessione del credito a soggetti terzi, il credito dovrà essere fruibile entro il mese successivo attraverso l’attivazione del “cassetto fiscale”.
L’ attore che praticherà lo sconto potrà recuperare l’importo equivalente nella forma di credito d’imposta o optare per cederlo ad un suo fornitore o ad un istituto di credito. Nel primo caso l’attore potrà recuperare l’importo utilizzando lo stesso a compensazione (tramite modello F24), a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di comunicazione. A tal fine l’attore dovrà preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 dovrà/potrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il decadimento del beneficio. La quota di credito eccedente potrà essere utilizzata negli anni successivi.
- Cessione del credito. Fatto salvo il caso di utilizzo diretto delle detrazioni da parte del committente, la cessione del credito potrà avvenire direttamente da parte del committente o attraverso l’attore primario, su 3 livelli:
1) attore primario (produttore, rivenditore, impresa);
2) attore secondario (fornitore di prodotti e/o servizi all’ attore primario);
3) multiutility/istituti di credito/finanziarie.
- Tasso di sconto massimo applicabile al valore di cessione del credito di imposta: definito in funzione di un delta prefissato sulla base dell’indice RENDISTAT
- Applicabilità del provvedimento: a tutti i beni anche a quelli strumentali.
a cura di Ennio Braicovich
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