La Federazione delle Industrie per le Costruzioni: rimane lo spettro del subappalto libero, le lavorazioni superspecialistiche vengono estremamente penalizzate.
Tra i tanti temi trattati dal recentissimo DL Semplificazioni, pubblicato nella Gazzetta del 31 maggio, vi è quello degli appalti. Se ne occupa il Titolo IV Contratti pubblici con l’articolo 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto) e segg.
Le modifiche alla disciplina degli appalti
In pratica, dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero 1.o giugno 2021:
1-fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Sono comunque vietati l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. E altresì deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
2-Dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. Infine, devono prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;
il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Così Finco si esprime sulle modifiche
Quando ancora il provvedimento era circolato sotto forma di bozza, Finco aveva già fatto circolare una nota critica a firma della presidente Carla Tomasi (clicca qui). Il testo di legge ha apportato qualche miglioramento rispetto alla bozza. Tuttavia la Federazione delle Industrie per le Costruzioni rimane fortemente critica ed evidenzia:
“La grande riflessione che sembrava essersi avviata a seguito del sollevamento di tutte le organizzazioni sensibili al tema del subappalto si è tradotta in ben poca cosa: rimane lo spettro del subappalto libero e le lavorazioni superspecialistiche vengono estremamente penalizzate. Continua la spinta di alcune tipologie di contratti collettivi fortemente pervasivi soprattutto nel settore dei lavori pubblici. Onestamente ci aspettavamo altro!”
a cura di Ennio Braicovich
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