Normativa

Appalti pubblici e serramenti: che cosa cambia per i produttori

Le prime indicazioni. Non cambiano solo i valori di trasmittanza termica dei serramenti in tutta Italia ma vi è molto di più per chi intende partecipare alle gare

Il Decreto sull’Adozione dei Criteri Ambientali Minimi (vedi news) in vigore dal 13 febbraio 2017 non cambia solo, in tutta Italia, i valori di trasmittanza termica dei serramenti o meglio delle “chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione (vedi news).

Anzitutto con l’arrivo del nuovo Codice degli Appalti (alias Codice dei Contratti, dlgs 50/2016) entrano in vigore degli obblighi precisi per le stazioni appaltanti. L’art. 71 del Codice prescrive che i bandi di gara devono contenere obbligatoriamente i Criteri ambientali minimi, i quali sono richiamati all’art. 34 Criteri di sostenibilità ambientale.  L’obiettivo è rendere il settore pubblico più sostenibile e più efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, i CAM assicurano “nei documenti progettuali e di gara un risparmio economico per le casse dello Stato ed insieme un costo ambientale ridotto”.

I nuovi Criteri ambientali minimi contenuti nel D.M. 11 gennaio 2017 sostituiscono le edizioni precedenti e riguardano tre grandi settori: arredi (di cui all’Allegato 1), edilizia (Allegato 2) e prodotti tessili (Allegato 3). In essi sono stati inseriti i riferimenti al nuovo Codice degli Appalti, agli ultimi decreti attuativi come i tre Decreti sull’efficienza energetica del 26 giugno 2015 e al nuovo Conto Termico.

L’Allegato 2 per l’Edilizia (vedi allegato qui sotto) acquisisce un valore assoluto in quanto in esso le stazioni appaltanti trovano tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite per il 100% del valore a base d’asta per i documenti di gara per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri. Lo stesso documento, avverte il legislatore, è da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I CAM per l’edilizia (ivi inclusi i serramenti) prevedono:
-specifiche tecniche per l’edificio (vi comprese le prestazioni energetiche, vedi news, e il comfort acustico in classe II secondo UNI 11367)

-specifiche tecniche dei componenti edilizi edili (suddivise in criteri comuni e criteri specifiche per i componenti edilizi);

-specifiche tecniche del cantiere;

-specifiche tecniche premianti (tra cui la distanza di approvvigionamento);

-condizioni di esecuzione (tra cui il rispetto del progetto e la clausola sociale).

 

In grande sintesi vediamo gli obblighi per gli operatori:

-l’appaltatore deve possedere una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.

– l’appaltatore deve rispettare le specifiche tecniche di progetto, le informazioni ambientali di prodotto indicate dal progettista e fornire documentazione appropriata da presentare alla stazione appaltante.

– l’appaltatore dovrà  scegliere componenti edilizi ed elementi prefabbricati sottoponibili a fine vita ,nella misura del 50%/peso/peso, a demolizione selettiva e quindi a riciclo o riutilizzo. E quindi fornire al progettista le relative informazioni.

– l’appaltatore dovrà fornire al progettista l’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente  da materie recuperate o riciclate e il loro peso. Dovrà fornire prova documentale della percentuale di materia riciclata producendo:

– una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 o

– una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti o

– una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

 

Tra i criteri specifici per i componenti edilizi è da segnalare:

Legno: il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due. Sarà certificato da Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente.

Per il legno riciclato vale la certificazione di prodotto “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”)26, FSC® misto (oppure FSC® mixed)27 o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™)28 o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità

Ghisa. Ferro, acciaio

Solo per gli usi strutturali è specificato che l’acciaio deve essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.

Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10.

Materie plastiche: Il contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. La documentazione da produrre è una delle seguenti:

– una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;

– una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;

-una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.

Alluminio: non è citato da nessuna parte. Il legislatore non motiva questa assenza che non esime il produttore dal fornire una adeguata documentazione sulla percentuale di alluminio secondario utilizzato nella produzione dei profilati in alluminio per i diversi utilizzi (facciate, serramenti, schermi…), considerata sempre di più un valore.

Infine le specifiche tecniche di cantiere. Tra di esse alcune in cui viene indicato un punteggio premiante a discrezione della stazione appaltante:

– il miglioramento prestazionale dell’edificio;

– l’utilizzo di materie prime rinnovabili;

– la distanza di approvvigionamento. Concetto interessante ma formulato in termini poco chiari e che riprendiamo tale quale dal testo di legge:

2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione

Viene attribuito un punteggio premiante pari a…52 per il progetto di un nuovo edificio o per una ristrutturazione che preveda l’utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. Per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. Qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze.

Queste le prime indicazioni da un testo molto articolato e complesso che necessiterà di ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane.

(eb)