Normativa

Appalti pubblici. Finco plaude al Decreto Salva Imprese Specialistiche

Reintrodotto l'obbligo di fare eseguire in subappalto le opere specialistiche a qualificazione obbligatoria con il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151, il Mille Proroghe bis

Continua il tormentone per le categorie superspecialistiche (come i costruttori di involucro e facciate continue, ad esempio) negli appalti pubblici su cui abbiamo riferito spesso negli ultimi tempi (vedi news).

L’ultima, positiva, novità per le categorie è intervenuta a fine anno con il decreto Milleproroghe bis.
Ne dà conto Finco, la Federazione delle Industrie fornitrici dell’industria delle costruzioni, in una nota che riportiamo qui di seguito e che ricostruisce gli avvenimenti.


A seguito delle perplessità del Capo dello Stato sul decreto cosiddetto ” Salva Roma”, che conteneva, tra gli altri, anche l’emendamento che avrebbe consentito di colmare la vacatio legis relativa agli articoli del Regolamento al Codice dei Contratti Pubblici cassati dal Consiglio di Stato il 26 giugno 2013, il Governo ha ritirato, il 24 dicembre scorso, tale Decreto per riproporne successivamente i contenuti in due distinti provvedimenti normativi.

Se il Governo non avesse ripresentato, in altro veicolo normativo, contenuti almeno parzialmente analoghi per tradurre in norma regolamentare la soluzione auspicata da FINCO e da tutto il fronte associativo delle categorie specialistiche e superspecialistiche al caos innescato dal parere del Consiglio di Stato citato e dal suo recepimento nel DPR dello scorso 30 ottobre, le conseguenze per l’intero sistema degli appalti sarebbero state gravissime.
La continua, ed attenta, azione di monitoraggio e stimolo di FINCO presso il Ministero delle Infrastrutture, l’indiscussa capacità tecnica e politica degli uffici del MIT che si sono ben resi conto delle ricadute economiche ed occupazionali che il vuoto normativo avrebbe creato, hanno condotto ad una soluzione normativa concretizzatasi nel Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151 recante Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché’ a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2013).

Nel prevedere, entro sei mesi, nuove disposizioni regolamentari per gli articoli 107 comma 2, 109 comma 2 e per l’Allegato A del predetto Regolamento, il succitato DL ha statuito che si continuino ad applicare le regole previgenti all’annullamento del Consiglio di Stato. E’ stato, dunque, reintrodotto l’obbligo di fare eseguire in subappalto le opere specialistiche a qualificazione obbligatoria allorquando l’impresa principale non sia debitamente qualificata e reinserito l’obbligo per le imprese generali ad associare in RTI (raggruppamento temporaneo di impresa) i cosiddetti superspecialisti oltre particolari limiti di importo delle lavorazioni previste nell’appalto.

FINCO darà subito avvio ai lavori per la definizione dei criteri oggettivi da elaborare in risposta alla previsione normativa con il supporto dei propri Associati e del Tavolo di Coordinamento delle Lavorazioni Specialistiche -costituitosi lo scorso dicembre tra la maggior parte delle rappresentanze delle lavorazioni specialistiche e superspecialistiche- al fine di mantenere il dialogo costruttivo con il Ministero delle Infrastrutture ed elaborare proposte in grado di risolvere le criticità a suo tempo sollevate dal Consiglio di Stato.