Normativa

Appalti verdi in edilizia. In Gazzetta il decreto sui CAM-Criteri Ambientali Minimi. Riguarda anche i serramenti esterni

Il decreto concerne l’”Affidamento del servizio progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la  progettazione  e gestione del cantiere”

Per l’affidamento del servizio progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la  progettazione  e gestione del cantiere di appalti pubblici le stazioni appaltanti dovranno rispettare i CAM- Criteri Ambientali Minimi.

Le stesse stazioni dovranno comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, ovvero all’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione dei  criteri ambientali minimi adottati. 

Lo prevede il decreto del 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza”. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.16 del 21 gennaio scorso con il relativo allegato che contiene i CAM-Criteri Ambientali Minimi da rispettare e fa parte del Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero, in sigla, il PAN GPP – Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement.

Il piano definisce gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP in Italia:

• efficienza e risparmio nell’uso delle risorse, in particolare dell’energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2;

• riduzione dell’uso di sostanze pericolose;

• riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

Nella premessa il legislatore ricorda che l’obiettivo del PAN GP era raggiungere entro il 2015 (sic!) il 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti aggiudicati. Di fatto, forse anche per stimolare le stazioni appaltanti ad essere più verdi, esse dovranno comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione i dati sui propri acquisti fatti in conformità con i Criteri Ambientali Minimi.

E saranno verdi le gare d’appalto che contengono le indicazioni contenute almeno nelle clausole contrattuali, nelle condizioni di esecuzione, nella selezione dei candidati.

L’Allegato, di 61 pagine, consta di una premessa e di un unico capitolo intitolato “Criteri ambientali Minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi”.

Tra le specifiche tecniche dei componenti vi è l’obbligo che l’edificio debba contenere almeno il 15% in peso dei prodotti costituito da materia prima seconda recuperata o riciclata e che almeno il 50% dei componenti edilizi.

Tra i criteri specifici per i componenti edilizi alcune raccomandazioni:

– materiali e i prodotti  in legno devono provenire da fonti legali e da boschi gestiti in maniera responsabile e/o sostenibile e/o essere costituiti da legno riciclato;

-il contenuto di materia prima seconda recuperata o riciclata deve esser pari almeno al 30% in peso sul totale dei componenti in materia plastica utilizzati.

Non esiste alcuna raccomandazione specifica per i prodotti in metallo salvo l’acciaio per usi strutturali.

Tantomeno esistono delle raccomandazioni per i serramenti esterni che erano stati oggetto di un decreto specifico nel 2011, il DM del 25 luglio 2011 apparso sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 intitolato (Allegato 2): “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di serramenti esterni” . Il decreto, che riguarda i serramenti in legno, metallo e pvc, risulta tuttora in vigore.

(eb)