E’ successo a Trento dove il giudice Giuliana Segna ha accolto le lamentele di una signora. Riconosciuto il grave difetto.
E’ una sentenza che farà letteralmente molto …rumore quella del giudice Giuliana Segna del Tribunale di Trento che ha riconosciuto il risarcimento dei danni per rumori molesti a una signora trentina. Così impresa di costruzione e serramentista dovranno pagare 24 000 euro per non aver rispettato le normative nazionali e locali in merito ai requisiti acustici in edilizia. In particolare non sono stati rispettati il DPCM 5.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che rappresenta la normativa nazionale in materia di acustica in edilizia e la Legge Provinciale 11 settembre 1998, n. 10, della Provincia Autonoma di Trento.
La signora, così riferisce il Corriere di Trento di sabato 18 gennaio, aveva acquistato nel 2006 un appartamento nuovo nella frazione di Villazzano a Trento. Appena insediatasi nell’appartamento si è resa conto di un livello di rumori a sua detta insopportabile. Rumori dalla strada ma anche rumori dei vicini. Insomma, un inferno che l’ha spinta a fare causa all’impresa costruttrice facendosi difendere dagli avvocati Valerio Sciacca e Lorenzo Eccher. Così la causa è approdata al giudice Segna che ha ordinato una perizia sull’inquinamento acustico all’ing. Paolo Simonetti, esperto in materia. In effetti, il perito ha riscontrato un livello insufficiente di isolamento acustico a livello di pareti esterne e di parete divisoria tra la camera da letto della signora e l’appartamento vicino. Secondo quanto riferisce il giornale trentino, l’ing. Simonetti ha constatato che “l’elemento debole rispetto al livello di isolamento è principalmente il serramento sia per le sue caratteristiche intrinseche sia per le modalità di installazione e di sigillatura”.
Da qui la condanna inflitta dal giudice Segna sia all’impresa di costruzione che al serramentista.
Entrambi dovranno pagare alla signora trentina dei nuovi serramenti: 12 734 euro per la fornitura e montaggio dei nuovi serramenti, ivi compresi oneri di sicurezza e spese tecniche. Ma la fattura finale sarà più salata tra rivalutazione monetaria, spese legali e interessi. In totale, la bellezza di 24 000 euro.
Visti i contenziosi in materia di rumori molesti in giro, c’è da giurare che la sentenza di Trento farà giurisprudenza anche perché la giudice Segna ha riconosciuto come grave il difetto lamentato riconoscendo quindi il termine di copertura decennale come previsto dall’art. 1669 del Codice civile “Rovina e difetti di cose immobili” che qui riprendiamo a beneficio di tutti:
“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.” (eb)
Nell’immagine, il Tribunale di Trento. A lato, il ritaglio dell’articolo del Corriere di Trento
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