Asseverazione per sconto e cessione secondo il commercialista

Non esistono vie facili in questo momento per quanto riguarda visto di conformità e asseverazione di cessione / sconto dei bonus diversi dal Superbonus. Attenzione alle sirene. Occorre ragionare con prudenza, avverte un commercialista e offre qualche consiglio

Che dicono i commercialisti su visto di conformità e asseverazione per sconto e cessione del credito secondo il DL Frodi? Tutti rimaniamo in attesa di un intervento del loro Consiglio Nazionale dei Commercialisti, il CNCDEC, che però non arriva. Tutti in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tutti, anche le grandi società di consulenza fiscale da Deloitte in giù mentre le banche cominciano a chiudere i rubinetti e a domandare in ragione di prudenza – è il caso della Banca Popolare di Sondrio e di altre – il documento di fine lavori. In questo quadro c’è anche chi non chi si pone molte domande come Poste Italiane.

A chiarirci le idee su che cosa stìa succedendo lato commercialisti e a darci qualche buon consiglio interviene Simone Infantino, Dottore commercialista e Revisore dei conti, con studio ad  Albano Laziale. Infantino, che è già intervenuto tempo addietro su queste pagine in merito allo sconto in fattura, ha processato oltre 600 cessioni di credito suddivise abbastanza equamente tra Superbonus ed Ecobonus. (EB)


E LUCE FU. ANZI NO

Sconto in fattura e cessione del credito: il nodo dell’asseverazione.

Simone InfantinoSono passati circa 20 giorni da quando il Governo, con il favore delle tenebre, ha pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 157/2021, meglio noto come Decreto Frodi.

Tutti gli addetti ai lavori (me compreso) erano attenti in quei giorni a seguire le possibili evoluzioni della prossima Legge di Bilancio: fino a quando sarà prorogato il Superbonus? Sarà prorogato anche per le unifamiliari? A quali condizioni? Sconto e cessione saranno prorogati anche per gli interventi diversi dal 110%?

Tutti colti di sorpresa

E così il Decreto Frodi (“Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, pubblicato in Gazzetta verso la mezzanotte dell’11 novembre ed in vigore dal giorno successivo) ha finito con il cogliere imprese e professionisti alla sprovvista. L’intento della norma era ed è nobile ed ovviamente condivisibile. Ma – come purtroppo spesso accade – lasciava troppe zone d’ombra, che in alcuni casi diventavano buio pesto. Ma andiamo con ordine.

Le tre misure del DL Frodi

Il DL Frodi è intervenuto nel mondo delle agevolazioni edilizie sostanzialmente con tre misure:

  1. per il Superbonus ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il cliente opti per la detrazione in dichiarazione (a meno di dichiarazione presentata autonomamente o tramite il sostituto);
  2. per tutti gli interventi (quindi anche gli ordinari Ecobonus, Bonus Casa, Bonus Facciate, Sismabonus) nel caso di sconto o cessione del credito ha introdotto l’obbligo di asseverazione della congruità dei prezzi e del visto di conformità;
  3. ha introdotto un controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate per cui le cessioni che presentano dei profili di rischio possono essere sospese fino a 30 giorni ed eventualmente annullate.

Obbligo di asseverazione e di visto di conformità

La misura che da subito ha creato maggiori problemi interpretativi è stata la seconda, ovvero quella relativa all’obbligo di asseverazione e del visto di conformità per gli interventi ordinari nel caso in cui il beneficiario intenda optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Innanzitutto, non convinceva il fatto che i nuovi obblighi potessero applicarsi ad operazioni che di fatto si erano già perfezionate alla data di entrata in vigore del Decreto (operazioni per le quali non era stata semplicemente ancora trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate). Decisamente problematico era inoltre, per quanto riguarda i prezzi sulla base dei quali asseverare la congruità, il riferimento ad un Decreto del Ministero della Transizione Ecologica da emanarsi nei successivi 30 giorni.

Quali i contenuti dell’asseverazione?

E ancora: l’asseverazione avrebbe dovuto riguardare la sola congruità dei prezzi o anche – come avviene nel Superbonus – l’effettiva realizzazione degli interventi? Aspetto questo non di poco conto soprattutto per interventi quali il bonus facciate, misura che è evidentemente responsabile della stretta data dal DL e che, stando ai rumors, quasi sicuramente nel 2022 non sarà confermato nell’attuale misura estremamente generosa del 90% per passare (forse) al 60%.

L’Agenzia delle Entrate aveva infatti chiarito riconosciuto la possibilità di beneficiare del 90% anche solo saldando la fattura entro il 31 dicembre 2021, prescindendo quindi dal SAL, per poi “completare” i lavori anche successivamente. La domanda, tutt’altro che peregrina, era: si può asseverare la congruità di spese sostenute per lavori (in tutto o in parte) non ancora effettuati? Dare una risposta negativa voleva dire chiudere di fatto la porta alla possibilità di beneficiare del 90% chiudendo entro l’anno la sola parte della fatturazione e pagamento dell’intervento, prescindendo dal SAL.

FAQ dopo 10 giorni di caos

Fortunatamente dopo 10 giorni di caos pressoché totale sono arrivate, il 22 novembre scorso, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate che devo dire hanno fatta molta chiarezza, ma che non hanno potuto superare alcuni limiti che a mio avviso sono insiti nella norma. Con particolare riferimento all’aspetto che ci interessa approfondire, l’Agenzia delle Entrate in buona sostanza ci ha detto che:

-innanzi tutto, le novità del DL Frodi non si applicano alle cessioni perfezionatesi prima del 12 novembre. Quindi se, ad esempio, nel caso dello sconto in fattura, entro l’11 novembre era stata già emessa la fattura e fatto il bonifico per la parte a carico del cliente, si poteva fare a meno del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi. Per questo, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto nuovamente mettere mano alla sua piattaforma (già ferma per essere adeguata al DL Frodi nei giorni precedenti) prevedendo che il visto di conformità sia obbligatorio e valorizzato solo per le pratiche aventi “data cessione” uguale o successiva al 12 novembre.

Prezzi: c’è il DM 6 agosto 2020

per quanto riguarda l’asseverazione della congruità è stato invece specificato che (nelle more della pubblicazione del Decreto Ministeriale di cui sopra) i tecnici abilitati potranno fare riferimento ai valori massimi fissati dal DM 06.08.2020 (per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica), nonché ai “prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

Per l’asseverazione non occorre la fine lavori

-Infine, sempre avuto riguardo al tema dell’asseverazione degli interventi ordinari, chiarisce che la stessa non debba attestare anche l’effettiva realizzazione. Cosa che ovviamente ha forse ulteriormente accelerato la corsa al bonus facciate entro il 2021, seppure ovviamente con maggiore “attenzione” rispetto al far-west cui abbiamo assistito dall’introduzione della misura ad oggi.

Tutto risolto? Purtroppo no

E’ chiaro che l’introduzione dell’asseverazione di un tecnico e del visto di conformità comportano dei costi che rendono decisamente poco conveniente il ricorso a questa modalità di fruizione del beneficio (ovvero lo sconto o la cessione), specie per gli interventi che comportano una spesa di poche migliaia di euro. Per questi si assisterà molto probabilmente ad un revival della vecchia detrazione.

Ma – ed è l’aspetto che volevo attenzionare con questo intervento – nel mondo delle imprese (e dei serramentisti in particolare) non tutti sono allineati sul da farsi rispetto all’asseverazione.

Asseverazione sostituita dalla dichiarazione del fornitore?

Molti sono infatti convinti che in alcuni casi si possa fare a meno dell’asseverazione del tecnico, che potrebbe essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore attestante il rispetto di determinati limiti.

L’equivoco nasce sicuramente dal rimando al già citato DM 06.08.2020 (Decreto Requisiti), che prevedeva per l’appunto che per alcuni specifici interventi (sostituzione infissi, e in taluni casi installazione di schermature solari) fosse possibile attestare la congruità delle spese con una dichiarazione del fornitore/installatore in luogo dell’asseverazione del tecnico. Ma il rimando al Decreto Requisiti del 06.08.2020 è solo ai massimali di costo specifici ivi fissati, non anche alla modalità “fai da te” di attestazione della congruità che lo stesso decreto prevede.

Il ruolo dei tecnici abilitati

Gli interventi dell’Agenzia delle Entrate purtroppo non hanno chiarito questo specifico aspetto (magari perché ritenuto già chiaro). Tuttavia il tenore letterale della norma sembra escludere la possibilità di una lettura diversa; il DL Frodi all’art.1 comma 1  dispone che “i  tecnici  abilitati  asseverano  la  congruità  delle  spese”. Tale modalità semplificata di attestazione della congruità a ben vedere potrà sopravvivere solo nei casi di interventi in Ecobonus per i quali il cliente non opti per lo sconto in fattura o cessione del credito, conservando cioè la detrazione. Modalità che, come detto, alla luce dei nuovi obblighi e dei maggiori costi connessi allo sconto / cessione, probabilmente sugli interventi minori tornerà ad essere di moda.

Il punto 1.2.2 della Circolare 16/E cambia le carte in tavole

Da ultimo è poi intervenuta la Circolare 16/E del 29.11.2021.

Questa sostanzialmente ribadisce concetti già anticipati con le FAQ dei giorni precedenti, ma introduce all’ultimo capoverso del punto 1.2.2 (Attestazione della congruità delle spese) un passaggio che di nuovo sembra cambiare le carte in tavola, semplicemente (si fa per dire) perché afferma un qualcosa che il DL non dice: va bene rilasciare l’asseverazione “in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori” ma “considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.

Lavori almeno iniziati

Questo pone un nuovo problema, anche questo tutt’altro che banale: l’individuazione dell’inizio lavori. E questo è evidentemente un tema che riguarda tutti gli interventi, non solo le imprese attive sul fronte del bonus facciate. Basti pensare (ad esempio) ai serramentisti rivenditori di infissi. Di sicuro, almeno a mio giudizio, il concetto di “inizio lavori” non può essere ricondotto ad un qualcosa di meramente documentale: l’ordine di acquisto, la fattura, il pagamento, ecc. A mio avviso potrebbe essere opportuna una comunicazione di edilizia libera al Comune (urbanisticamente non richiesta per tantissimi interventi agevolati, ma a questo punto decisamente utile). E’ sufficiente? Se dobbiamo seguire le intenzioni del legislatore più che il dettato normativo, a ben vedere forse no. A questo punto però gli “accorgimenti” sono diversi in funzione del tipo di intervento.

Attestare sopralluoghi e rilievo misure

Agli amici serramentisti, ad esempio, consiglierei di esplicitare in fattura il sopralluogo presso l’immobile per il rilievo delle misure, con tanto di data (che immagino sarà successiva all’ordine di acquisto, ma antecedente rispetto alla data di emissione della fattura).

Se mi è consentita una considerazione, siamo però (per l’ennesima volta!) di fronte ad un legislatore che non dice quello che vorrebbe dire e all’Agenzia delle Entrate che (nel tentativo di colmare delle evidenti lacune) fa delle interpretazioni a dir poco estensive. Nel mezzo, nel guado, ci sono le imprese e i professionisti costretti a lavorare nell’incertezza e ad assumersi dei rischi che forse si potrebbero e dovrebbero evitare.

Simone Infantino, Dottore commercialista e Revisore dei Conti

a cura di EB