Normativa

Beni materiali strumentali. Super ammortamento al 140% grazie alla Legge di Stabilità 2016

Previsto, ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese e gli esercenti arti e professioni per acquisti effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016

Tra i tanti provvedimenti contenuti nella Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015) ve n’è uno che interessa direttamente i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.

Riguarda gli acquisti di beni materiali strumentali acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Per essi il legislatore al comma 91 dell’unico articolo della Legge di Stabilità ha previsto che “il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. Questo però al solo fine della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Il super ammortamento vale anche per le auto aziendali che non vengono utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, limiti attualmente individuati dall'art. 164, comma 1, lettera b), TUIR.

La disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni.  Un punto cui fare attenzione ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2016 è che le nuove disposizioni non hanno effetto  sulla determinazione dell’acconto (comma 94). L’acconto andrà calcolato secondo le regole ordinarie.

(eb)

 

Qui di seguito i quattro commi relativi al super ammortamento del 140%.

91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge.

94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.