Normativa

Beni significativi, infissi e IVA agevolata. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Con la Risoluzione del 06/03/2015 n. 25 chiarito definitivamente il “problema” dell’Iva agevolata nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa

Uno dei problemi più ricorrenti incontrati nella pratica quotidiana dai produttori e rivenditori di infissi (ma anche di altre categorie di operatori dell’edilizia) è quello dell’Iva agevolata nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa. E’ noto che una parte consistente degli operatori, poco conoscenti delle regole o furbetti, pratica l’IVA agevolata del 10% su tutto l’ammontare della fornitura. Acquista in tal modo un vantaggio sleale e mette in difficoltà chi opera correttamente e che applica secondo precise regole (quella dei cosiddetti beni significativi, individuati nell’elenco contenuto nel D.M. 29 dicembre 1999) l’Iva al 10% su una parte della fornitura e l’Iva normale, ora al 22%, sulla parte rimanente.

Ad esempio: ipotizziamo che il valore totale della prestazione per fornitura e montaggio infissi (materiale e lavoro) sia 10.000 euro e che il valore della manodopera e di altri beni diversi dall’infisso 2000 euro. Operando correttamente si applica l’Iva al 10% sul doppio di 2.000 quindi su 4.000 euro. Sui rimanenti 6.000 (=10.000-4.000) si applica l’ Iva al 22%. In totale la fattura corretta, IVA compresa, risulterà di €11.720 a fronte di una fattura, IVA compresa, di €11.000 applicando scorrettamente l’IVA agevolata del 10% su tutto l’ammontare della fornitura.

Su questa materia è intervenuta con la Risoluzione del 06/03/2015 n. 25 (in allegato) l’Agenzia delle Entrate su richiesta della società di servizi di un’Associazione. Nel quesito la società solleva il problema di come determinare il valore dei beni significativi nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli.

Nello specifico, nel quesito erano prospettate tre possibili diverse soluzioni:
a) considerare solo la materia prima utilizzata dal produttore;
b) considerare anche gli altri oneri di produzione, come il costo del lavoro degli addetti alla produzione;
c) assoggettare ad aliquota ridotta l’intero valore della prestazione, considerando irrilevante il valore del bene significativo.
Sempre nel quesito la società interpellante rileva che gli operatori del settore propendono per la soluzione interpretativa di cui alla suddetta lettera c).

Dopo richiamato la base giuridica delle agevolazioni in termini di IVA in edilizia (lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria) l’Agenzia ribadisce che l’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Tali beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno però eccezione, come chiarito nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, i beni cosiddetti di valore significativo, la cui individuazione è stata effettuata tassativamente con decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 (tra i quali sono ricompresi gli infissi interni ed esterni).

Sui beni significativi l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. Questo valore è individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.
Il tutto a prescindere se si tratti di intervento eseguito mediante contratto d’appalto o mediante cessione con posa in opera (Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, e art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488 del 1999). In entrambi i casi, l’aliquota Iva agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall’azienda installatrice entro gli anzidetti limiti previsti per i “beni significativi”.

Ma come allora determinare il valore degli infissi? La Risoluzione segnala che: “come precisato nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, “assume rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata””.
E conclude: “si è dell’avviso che il suddetto valore, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi”.

Il valore della Risoluzione del 06/03/2015 n. 25 è notevole in quanto viene a chiarire in maniera definitiva una materia abbastanza complessa che ha dato adito a interpretazioni imputabili a scarsa conoscenza (ma, ci si domanda, i commercialisti che ci stanno a fare?) e italica furbizia. In entrambi i casi le conseguenze possono essere davvero pesanti.
(eb)