Economia

Bonus Facciate 2022, rinnovata e ampliata la guida dell’Agenzia

Tre i punti chiave di variazione rispetto alla precedente Guida che risaliva al febbraio 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova edizione, ampliata e rinnovata, della Guida al Bonus Facciate. Clicca qui per il download. La precedente Guida risaliva al febbraio 2020 e quindi era assolutamente urgente un aggiornamento. Non a caso il documento odierno consta di 21 pagine, 5 in più della prima edizione.

Quali i punti innovati per il Bonus Facciate?

Sono punti che abbiamo già toccato nel corso di quest’anno ma che vale la pena di riprendere. Anzitutto si prende atto della proroga del provvedimento fino al 31 dicembre di quest’anno, come da legge di Bilancio 2021. In secondo luogo, l’introduzione dello sconto in fattura e della cessione del credito avvenuta con l’articolo 121 del DL Rilancio. In terzo luogo, si prende atto dei cambiamenti nelle leggi energetiche con il varo del decreto ministeriale del 6 agosto 2020 entrato in vigore il 6 ottobre successivo, qualora l’intervento sulla facciata tocchi anche l’aspetto “termico” dell’involucro dell’edificio.

Interventi ammessi

La detrazione spetta per gli interventi:

– di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata

– su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura

– sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che  interessino  oltre  il  10%  dell’intonaco  della  superficie  disperdente  lorda complessiva dell’edificio.

Ricordiamo che sono ammessi solo gli interventi su parti dell’edificio visibili da strada.

Interventi non ammessi

La detrazione non spetta per le spese di:

-coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti

-gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico

-la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli

.la riverniciatura degli scuri e delle persiane

-gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.

Parapetti in vetro ammessi

Recentemente con la risposta all’interpello n. 482/2021 l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di detrarre al 90% anche le spese di sostituzione delle vecchie ringhiere in ferro con elementi più moderni quali i parapetti in vetro e metallo. Un’opzione decisamente interessante per i serramentisti del metallo. Ovviamente sarebbe stato meglio per l’intero settore del serramento se il legislatore avesse previsto come detraibili anche le spese per la sostituzione o la riverniciatura di scuri, persiane, tapparelle. Elementi che fanno parte preponderante dell’aspetto estetico di un edificio, come mostra la stessa immagine di copertina della Guida. Davvero un peccato. Ci troveremo così tante belle facciate e tanti schermi oscuranti vecchi e malandati.

Allineati i valori energetici se…

Qualora i lavori di facciata, che influiscono  anche  dal  punto  di  vista  termico  o  interessano  oltre  il  10%  dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus quali:

– i “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015

i valori limite di trasmittanza termica stabiliti – dal  Dm  11  marzo  2008  (tabella  2  dell’allegato  B),  aggiornato  dal  Dm  26 gennaio  2010,  per  gli  interventi  con  data  di  inizio  lavori  antecedente  al  6 ottobre 2020 – dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Detrazioni fiscali con il Bonus Facciate 2022

Infine, grazie al DL Rilancio, oggi, i contribuenti che affrontino lavori incentivati con il Bonus Facciate possono godere di tre modalità di godimento del beneficio:

a) la detrazione 90% Irpef o Ires in dieci anni;

b) la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione a fornitori, altri soggetti, banche e istituzioni finanziarie;

c) lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto.

a cura di Ennio Braicovich