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Bonus Fiere all’estero. Lo prevede il DL Crescita all’art. 49

Riconosciuto un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle PMI per le manifestazioni all’estero. Stanziati solo 5 milioni per il 2020.

Fiere all’estero? ora c’è un bonus con l’arrivo del DL Crescita (vedi news) che lo prevede all’art. 49. Il Decreto legge è stato pubblicato il 30 aprile sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore ieri 1° maggio. Il Bonus Fiere all’estero è previsto sotto forma di credito di imposta per la partecipazione delle PMI alle manifestazioni fieristiche al di là dei confini. Il credito di imposta è previsto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 60 mila euro e, utilizzato solo in compensazione, andrà ripartito su tre anni.

Quali spese sono coperte dal Bonus Fiere all’estero?

Le spese ammissibili sono relative alle spese per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. Entro fine giugno il Ministero dello Sviluppo economico emanerà le disposizioni applicative che conterranno in modo particolare le tipologie di spese ammissibili e l’elenco delle fiere internazionali per cui è ammesso il Bonus Fiere all’estero.

Bene l’idea ma certamente i 5 milioni previsti per il 2020 sono una goccia d’acqua rispetto alle esigenze delle PMI. Del resto per sapere quante aziende potranno beneficiare del Bonus Fiere all’estero basta prendere una calcolatrice e fare due conti.
(eb)

Qui di seguito l‘articolo


Art. 49
Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali
1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo pari a 5 milioni per l’anno 2020.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
3. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell’ambito di quelle di cui al comma 2;
b) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1;
c) l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
5. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
6. All’onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 50.