CAM 2022 e serramenti. Pronti al via?

Mancano pochi giorni al 4 dicembre quando entrerà in vigore il decreto CAM 2022 Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia. E’ valido per i lavori pubblici ma piano piano comincia ad essere applicato anche nei lavori privati.

Il 4 dicembre entra in vigore il Decreto 23 giugno 2022 n. 256, relativo ai Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia detto anche CAM 2022. Vedi allegato fondo pagina.

Lo ha pubblicato il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in attuazione del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) abrogando il precedente Decreto dell’11 ottobre 2017. Il provvedimento è apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 – Serie Generale – del 6 agosto 2022 – S.O. n.30. Il titolo è “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. I CAM si applicano nelle gare per gli affidamenti di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi delle pubbliche amministrazioni. Ma cominciano ad essere applicati anche nei lavori privati o per adozione da parte di progettisti/asseveratori o per aver fatto capolino nei prezzari di alcune Regioni.

I principi dei CAM 2022

Ne avevamo riferito qui al momento dell’apparizione in Gazzetta. Riteniamo utile riprendere per sommi capi i punti essenziali del decreto CAM 2022.
I CAM in generale si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile. Permettono alle stazioni appaltanti di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
I criteri ambientali minimi (CAM si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), fatta salva l’applicazione di norme più restrittive derivanti da vincoli, piani e regolamenti (ad esempio, vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici, piani paesistici, piani e regolamenti comunali, ecc.).
Se i lavori non riguardano l’intero edificio, i CAM si applicano limitatamente ai capitoli:
2.5 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione;
2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere.

Prodotti da costruzione

Sono trattati al punto 2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall’art 34 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di
prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il
decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106.

Contenuto di materia riciclata

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale è chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:
1. dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di
sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo;
2. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;
3. marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.
4. per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;
5. certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti.
6. certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti”, qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Legno

Il riferimento è il punto 2.5.6 Prodotti legnosi
Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera
sostenibile se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti.

Serramenti ed oscuranti in PVC

Sono trattati al punto 2.5.11. Qui si afferma che:
I serramenti oscuranti in PVC sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Nel decreto non si fa accenno a serramenti in altri materiali 

Criteri premianti dei CAM 2022

Le indicazioni alla stazione appaltante appaiono al punto 3.2 Criteri premianti per l’affidamento dei lavori.  Eccole qui di seguito.

Sistemi di gestione ambientale

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso
il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Valutazione dei rischi non finanziari o ESG

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che sia stata sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).

È attribuito un ulteriore punteggio premiante all’operatore economico che fornisce evidenza di adottare dei criteri di selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando le organizzazioni che siano state sottoposte ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).

Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Tale punteggio è proporzionale all’entità del miglioramento proposto.

Distanza di trasporto dei prodotti da costruzione

Questo criterio premiante può essere utilizzato se non sono stati già calcolati gli impatti dovuti al trasporto.

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna che si impegna ad approvvigionarsi di almeno il 60% in peso sul totale dei prodotti da costruzione ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo. I prodotti da costruzione devono possedere le caratteristiche tecniche richieste negli elaborati progettuali. Tale distanza è calcolata tra il sito di fabbricazione (ossia il sito di produzione e non un sito di stoccaggio o rivendita di materiali) ed il
cantiere di utilizzo dei prodotti da costruzione.

Capacità tecnica dei posatori

Al punto 3.2.6 è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare. I profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa devono attestare la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell’accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, Accredia.

Tale specializzazione è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nominale e specifico per il materiale o l’elemento tecnologico che dovrà essere posato. La documentazione comprovante la formazione specifica o la conformità alla norma tecnica UNI sarà rilasciata e dovrà essere fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere.
La norma tecnica di riferimento per i serramenti è UNI 11673-2, “Posa in opera di serramenti – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti”.
Nel testo di legge al punto 3.2.6 non si fa alcun accenno al livello di qualifica dei posatori.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

CAM DM Edilizia e Allegato