Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come utilizzare il credito d’imposta dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. come previsto dall’articolo 28 della Legge di Bilancio
Anche i canoni di locazione possono essere compensati con il credito di imposta del 60% del loro valore. Lo prevede l’articolo 28 del decreto Legge Rilancio n. 34 quando afferma:
«ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo».
Il provvedimento che fa parte delle misure di contrasto agli effetti economici della pandemia Covid-19 è stato reso operativo dalla Circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate: “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”. Grazie alla quale è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.
Il credito d’imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.
Beneficiari del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda sono coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Tutti i dettagli del provvedimento sono rinvenibili nella Circolare n.14/E.
a cura di Ennio Braicovich
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