In punta di normativa il normatore Samuele Broglio interviene sulla possibilità di utilizzare i risultati di prova di un sistemista da parte di un produttore di serramenti a seguito di un contratto di cascading
Continua il dibattito sul cascading antieffrazione ovvero se esista la possibilità per un serramentista di utilizzare i rapporti di prova delle caratteristiche antieffrazione di una system house a seguito di un contratto di cessione tra sistemista e serramentista. La querelle è stata aperta dalla lettera di Innocenzo Guidotti di Coserplast che chiedeva chiarimenti in merito. La risposta di Roberto Porta dell’Istituto Giordano negava (vedi news) la possibilità del cascading antieffrazione. Quindi abbiamo ospitato l’intervento di Paolo Monticelli del CSI Spa (qui) che invece sostiene tale possibilità. Concorda con Monticelli, anche se non negli stessi termini, Samuele Broglio, che offre qui di seguito il suo punto di vista di normatore nazionale ed europeo.
L’immagine in copertina è tratta dal Forum Involucro e Serramenti a Made expo 2015 e ritrae il test di resistenza antieffrazione di una porta blindata d’ingresso.
Caro Ennio
ho letto sia la lettera Coserplast che la precisazione di Roberto Porta, esperto dell’Istituto Giordano, e tanto per cambiare non sono affatto d’accordo con le posizioni espresse.
È anzitutto necessario far presente che l’Allegato ZA non elenca le caratteristiche che sono assoggettabili alla certificazione mediante “cascading” (non è questo lo scopo dell’Allegato ZA) ma invece rappresenta la risposta a Mandato, ossia l’elenco delle caratteristiche “obbligatorie” e non “volontarie” in quanto derivanti dall’elenco di cui a Mandato M101 modificato da Mandato M126. Tali caratteristiche quindi sono:
• quelle che debbono/possono essere inserite nella DoP, fatta naturalmente salva l’”opzione NPD” relativa alle caratteristiche non presenti nelle regolamentazioni degli Stati membri
• le uniche che gli Stati Membri possono avere nelle loro regolamentazioni senza che ciò rappresenti un ostacolo alla libera circolazione delle merci; infatti le Norme Armonizzate anzitutto si rivolgono agli Stati (a Bruxelles la Commissione non smette di ricordarcelo!) e servono a far sì che nessuno imponga regole tecniche che possano svolgere il ruolo di barriera normativa alla libera circolazione di prodotti da costruzione fabbricati nei vari Stati dell’Unione
Risulta chiaro quindi che, per quanto il “cascading” sia ridescritto nell’Allegato ZA.2, tutto l’insieme degli Allegati ZA, peraltro definiti come “informativi” e non “normativi” in quanto essi non debbono rischiare in caso di errata compilazione di creare conflitti con il Regolamento (quando una Norma è pubblicata in Gazzetta diventa una legge, e quindi se gli Allegati ZA fossero normativi e quindi obbligatori si rischierebbe di avere una legge che contraddice un’altra legge), non funge da limitazione dell’applicazione di alcune clausole descritte in Norma ma solo da riepilogo di quanto stabilito dai Mandati.
Premesso questo, che spiega la ragione per la quale la caratteritica “resistenza all’effrazione” non appare in Allegato ZA ossia per la banale ragione che essa non è caratteristica di Mandato, analizziamo il testo della Norma per ricercare la presenza di questa fantomatica “esclusione da cascading” della resistenza all’effrazione.
La Norma è così costruita:
• capitolo 1 “Scopo”; in tale punto si definisce a quali oggetti la norma si applica
• capitolo 2 “Riferimenti normativi”; in tale punto si elencano tutte le norme indispensabili all’applicazione della EN 14351-1, tra le quali appaiono anche le EN 1627 – 1628 – 1629 – 1630
• capitolo 3 “termini e definizioni”; tale punto elenca alcuni termini e ne da la spiegazione
• capitolo 4 “caratteristiche prestazionali”; in tale punto si elencano tutte le caratterisctiche prestazionali coperte da EN 14351-1 siano esse derivanti da Mandato oppure non derivanti, compresa al punto 4.23 la resistenza all’effrazione
• capitolo 5 “classificazione e designazione”, in tale punto, negli specifici prospetti, si riepilogano tutte le possbili classificazioni delle varie caratteristiche, compresa la caratteristica 4.23 “resistenza all’effrazione”
• capitolo 6 “movimentazione, installazione, manutenzione e cura”; in questo punto si elencano le informazioni che il fabbricante deve fornire in merito alle modalità di movimentazione ecc..
• capitolo 7 “valutazione di conformità”; questo punto spiega come si debba procedere per valutare la conformità del prodotto alla EN 14351-1 ed in esso:
◦ al punto 7.1 “generalità” la Norma stabilisce che “La conformità delle finestre e porte esterne pedonali ai requisiti (per inciso tutti) della presente norma europea…deve essere dimostrata mediante – prove iniziali di tipo (vedere punto 7.2- anche qui tutto il 7.2) – controllo produzione in fabbrica (vedere punto 7.3)”. Il punto 7-1 poi fa esplicito riferimento nella Nota 1 al “…punto 7.2.5 (Cascading ITT)
◦ al punto 7.2 “prove iniziali di tipo” la Norma stabilisce le regole per l’esecuzione di tali prove, ossia le generalità, le regole di campionamento, la descrizione del rapporto di prova e – mirabile dictu! – anche le regole di applicazione del “cascading” ampiamente descritto nel punto 7.2.5 già richiamato nella nota 1 di cui a punto 7.1
◦ al punto 7.3 “controllo produzione in fabbrica” la Norma descrive in maniera estesa tutte le parti di un controllo produzione, senza però fare differenza tra il sistema 3 ed il sistema 1
Ora, facendola breve, mi pare evidente che evitando fantasiose ed acrobatiche ricostruzioni:
• in nessuna parte della Norma è presente un elenco delle caratteristiche a cui il “cascading” è applicabile ed un’altro che repertoria quelle escluse
• il capitolo 7, che fissa le regole di attestazione conformità (si scusi il nome un po’vecchiotto ma la EN 14351-1 è legata alla vecchia CPD che di conformità trattava; l’attestazione conformità equivale in tutti i sensi alla dichiarazione di prestazione e questo è ovvio), non cita caratteristiche escluse dall’applicazione di una o più delle regole in esso contenute
• nel punto 7.2.5 viene descritto estesamente il “cascading”; in normali situazioni riterrei superfluo farlo presente, ma in questa situazione lo faccio, che il punto 7.2.5 è contenuto nel capitolo 7 del quale fa parte integrante e quindi quanto in esso descritto è a tutti gli effetti procedura applicabile alla dimostrazione de “ La conformità delle finestre e porte esterne pedonali ai requisiti della presente norma europea….”
Quindi per concludere mi sento di affermare che la EN 14351-1 autorizza esplicitamente ad applicare il cascading alla determinazione prestazionale di tutte le caratteristiche in essa contenute senza esclusione alcuna, e quindi anche alla determinazione della caratteristica 4.13 “resistenza all’effrazione”.
Ritengo poi decisamente fuori luogo il riferimento di Porta all’applicazione delle procedure di cui a Sistema 1 ad una caratteristica per la quale tale sistema, per inciso nei prodotti da costruzione riservato ad aspetti legati all’antincendio o alla statica dell’edificio, non è mai stato richiamato in alcun punto del dettato normativo. Quale caratteristica sia obbligatoriamente da sottoporre a Sistema 1 (ITT a cura dell’Ente Notificato ed FPC supervisionato dallo stesso tipo di Ente) è chiaramente descritto nei Mandati e nell’Allegato ZA e purtroppo la caratteristica “resistenza all’effrazione” non fa parte di queste ( e per inciso, data la probabile formulazione della nuova standardisation request emersa nell’ultimo, mai ne farà parte essendo stato richiesto un AVCP 3 per tale caratteristica).
Ora capisco la volontà di Coserplast di differenziarsi sul mercato capitalizzando i costi sostenuti per prove dirette relative alla resistenza all’effrazione, comprendo la visione “effetto tunnel” di Porta che, essendo un uomo di laboratorio, testerebbe direttamente di tutto e di più, ma ritengo che pur comprese le singole visioni non sia giustificato aggiungere parti inesistenti ad un dettato normativo già di per sé assai complesso e vincolante.
Francamente, e me ne assumo la mia parte di responsabilità, il mondo della normazione è già abbastanza confuso tra liti ed incomprensioni tra CEN e Commissione, sentenze della Corte di Giustizia europea, circolari ministeriali confusive ecc…. senza che si aggiungano alla sin troppo numerosa compagnia cantante (della quale faccio parte, ultimamente vergognandomene un po’) soggetti privati che emettono comunicati di tono terroristico-talebano.
Mi dichiaro fin d’ora disponibile ad un dibattito pubblico con coloro che hanno differenti visioni, disponibile nel caso che, documenti alla mano, leggendo solo ciò che nel testo è chiaramente scritto ed evitando acrobatiche interpretazioni (la norma si legge e si applica e ciò che in essa non c’è non esiste) mi si dimostri in maniera inoppugnabile che ho torto ad ammettere che non ho capito la norma sulla quale lavoro da 13 anni circa (gli ultimi cinque a livello CEN).
Samuele Broglio, normatore
a cura di Ennio Braicovich
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