L’Ente non avrebbe messo a disposizione degli utenti, come impone il Decreto 26 giugno 2015, a partire dal 1° aprile 2017 informazioni utili per la compilazione dell’Attestato di prestazione energetica degli immobili
L’attestazione di prestazione energetica (APE) è oramai elemento imprescindibile nelle compravendite immobiliari e sta diventando sempre di più un elemento importante nella determinazione del valore di un immobile, di un appartamento. La nuova formulazione dell’APE imposta dal decreto interministeriale del 26 giugno 2015 impone al proprietario/venditore di dichiarare gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici simili nuovi o esistenti sulla base di informazioni fornite da Enea. Come prevede il decreto all’Allegato 1 (Articolo 3) Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, 5.2.2 Comparazione della prestazione energetica degli immobili dove si legge:
La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine, l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo.
Sennonché 18 mesi son passati (la scadenza era il 1° aprile visto che il decreto è entrato in vigore il 1° ottobre 2015) ed ENEA non avrebbe fornito i dati previsti. Così denunciano tre parlamentari, Matteo Bragantini, Roberto Caon e Emanuele Prataviera in un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dello sviluppo economico presentata il 21 aprile e chiedono
“quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere al fine di verificare le motivazioni per cui l'Enea non abbia ancora adempiuto agli obblighi citati in premessa e quali iniziative abbia intenzione di adottare al fine di rendere operativo anche questo adempimento”.
Seguiremo la vicenda con attenzione. Che la certificazione energetica degli immobili sia sempre più rilevante nelle compravendite degli immobili lo dimostra anche la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16644/2017 che addirittura ha configurato il reato di truffa per una attestazione di prestazione energetica non veritiera (vedi news).
Nell’immagine dell’APE è riportata con un tondo rosso la parte che il venditore/proprietario deve compilare e che non può riempire in mancanza dei dati di fonte ENEA.
(eb)
Qui sotto il punto 5.2.2 citato nell'interrogazione parlamentare:
ALLEGATO 1
(Articolo 3)
LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
5.2.2 Comparazione della prestazione energetica degli immobili
Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12, lettera b), numero 4), del decreto legislativo, nella prima pagina dell’APE, la sezione denominata “Riferimenti” posta accanto alla scala di classificazione, riporta gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici aventi le stesse caratteristiche dell’immobile oggetto di APE (zona climatica, esposizione, tipologia costruttiva e di utilizzo, ecc.) nel caso che essi siano nuovi (quindi nel rispetto dei requisiti per gli edifici nuovi disposti dal decreto requisiti minimi) e nel caso che essi siano esistenti (l’indice in questo caso è riferito alla prestazione media degli edifici analoghi).
La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine, l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo.
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