Rilancio: cessione del credito bancabile e sconto in fattura bis

La cessione del credito bancabile e lo sconto in fattura 2020 emergono con l’art. 128 ter del Decreto Rilancio (ancora in bozza) intitolato chiaramente Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile. Da annotare che nel titolo dell’articolo ma anche nel testo viene prima lo sconto in fattura e dopo la cessione del credito, una misura cara al mondo pentastellato cui non è andato giù il fischio sonoro, il Vaffa corale, verrebbe da dire, che costrinse nel 2019 il Governo a eliminare l’articolo 10 e lo sconto in fattura. Forse quest’anno andrà meglio.

Diciamo subito che il credito di imposta bancabile, cedibile n volte, anche a banche e istituzioni finanziarie è la vera novità del provvedimento  assieme all’innalzamento della detrazione dell’ecobonus al 110%.

Vediamo che cosa dicono in merito le bozze del Decreto Rilancio.

Il soggetto che ha diritto alle detrazioni fiscali di ecobonus e bonus casa può optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Poi, quest’ultimo lo potrà recuperare sotto forma di credito d’imposta, “con facoltà di successiva cessione del credito”. Egli potrà trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta “da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Sconto in fattura e credito di imposta bancabile: gli interventi ammissibili

Quali sono gli interventi edilizi che danno diritto allo sconto in fattura 2020 e naturalmente al credito di imposta cedibile n volte, anche a banche e istituzioni finanziarie? Sono:
-recupero del patrimonio edilizio (quindi agevolati da bonus casa ecc);
-interventi di efficientamento energetico (fiscalmente agevolati da ecobonus);
-sisma bonus;
-bonus facciate;
-installazione di impianti solari fotovoltaici;
-installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Qualche nota di rilievo sul credito di imposta

1-Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Ovvero semplificando al massimo, se siamo in una condizione di ecobonus 110%, la detrazione spetta su 5 anni. Se siamo in ecobonus 50% per infissi e schermature, detrazione in 10 anni. Certo, gli ideatori di questa poco comprensibile disparità di trattamento potevano pensarla meglio;

2- La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Ovvero se in un anno sono in una condizione di incapienza posso spostare la quota di detrazione di quell’anno agli anni successivi.

E attenzione alla minaccia: “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica”.

Scritto senza specificare la data limite entro cui l’Agenzia dovrà emettere il provvedimento. Almeno l’infausto articolo 10 del Decreto Crescita dello scorso anno aveva previsto che la circolare delle Entrate doveva essere emessa entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. E non è un dettaglio da poco.

 

a cura di Ennio Braicovich