Pubblicato il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Contiene la stretta sulla cessione del credito
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge che contiene l’articolo che muta le condizioni di cessione del credito per i bonus edilizi. Introduce, come noto, il divieto dell’ulteriore cessione del credito successiva alla prima. Nella revisione del provvedimento l’articolo 26 è diventato articolo 28. Immutato come l’abbiamo conosciuto nella bozza circolata venerdì scorso, qui. Insomma, ha vinto Draghi. Non sono serviti questa volta i tentativi di modifica di autorevoli partiti e le proteste di federazioni, associazioni, e di molti operatori dell’edilizia. C’è tuttavia una seconda chance di modifica rappresentata dalla conversione in legge del provvedimento da parte del Parlamento, che deve avvenire entro 60 giorni. Ecco l’articolo 28 che è già entrato in vigore:
Come cambia la cessione del credito
Art. 28
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
1) Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «con facolta’ di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta’ di successiva cessione»;
2) alla lettera b) le parole «, con facolta’ di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta’ di successiva cessione»;
b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta’ di successiva cessione».
2) I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3) Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
a cura di EB
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