Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate siglato Prot. n. 340450/2021fissa i criteri, le modalità e i termini delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis e secondo le disposizioni del decreto legge Antifrodi
La comunicazione di cessione e sconto in fattura per gli interventi edilizi coperti da bonus fiscali può essere eventualmente sospesa e addirittura annullata dai servizi dell’Agenzia delle Entrate. Ed eventualmente può riprendere il suo corso normale. Lo prevede il DL Antifrodi n. 157/2021 nato per contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.
Un Provvedimento su cessione e sconto
Ieri l’Agenzia ha pubblicato in merito il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate siglato Prot. n. 340450/2021. Esso fissa i criteri, le modalità e i termini delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto-legge), introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.
La disposizione individua i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e disciplina le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.
La sospensione della comunicazione
La sospensione, si legge nel Provvedimento, avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, riferiti, e qui riprendiamo tel quel:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Esiti del controllo
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, “la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento”. Frase tortuosa che immaginiamo voglia dire che la comunicazione di cessione e sconto in fattura riprende il suo iter normale.
Governo in difficoltà
Il provvedimento è la terza iniziativa di “comunicazione’ in merito a quello che noi (e non solo noi) riteniamo improvvido decreto legge. Segue per ultimo le FAQ e quindi la Circolare 16/E che hanno tentato di metterci una pezza sopra. Anche alla luce del blocco delle attività in edilizia e della sollevazione delle associazioni del settore delle costruzioni.
Messo alle strette, sapendo di rischiare in aula la bocciatura del DL, il Governo sta tentando una manovra diversiva annegando il DL n. 157 all’interno del ddl Bilancio (vedi news) con l’emendamento 9.2000.
a cura di EB
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