Economia

Cessioni, bonus edilizi e comunicazioni all’Entrate

Una FAQ dell’Agenzia tenta di far chiarezza rispondendo alle esigenze di migliaia di operatori in balia della transizione tra un regime e l’altro

. E“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che prima dell’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?”

Questo è il quesito posto da migliaia di operatori che hanno comunicato le loro intenzioni di opzione prima dell’entrata in vigore dell’ultimo decreto Frodi. Operatori che si ritrovano a malpartito con un quadro legislativo confuso.  E soprattutto in continua mutazione visto che nel giro di 4 mesi abbiamo visto apparire quattro provvedimenti  in materia. Al quesito risponde una FAQ dell’AdE che può essere riassunta nel seguente quadro.

Cessioni e comunicazioni

L’Agenzia ricorda anzitutto che in tema di Superbonus, bonus diversi e bonus anti-Covid, il decreto “Frodi” ha definitivamente sancito il divieto di cessione ulteriore alla prima (già previsto dal Sostegni-ter e poi abrogato dallo stesso decreto Frodi). Esso offre la possibilità a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione a contrasto degli illeciti, cioè dal 26 febbraio 2022, di fare due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati. Con questo termine sono indicati precisamente banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Nessuna modifica invece è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 28, Dl n. 4/2022 (sostegni-ter) che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e sul successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.

a cura di Ennio Braicovich