Una FAQ dell’Agenzia tenta di far chiarezza rispondendo alle esigenze di migliaia di operatori in balia della transizione tra un regime e l’altro
. E“A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che prima dell’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?”
Questo è il quesito posto da migliaia di operatori che hanno comunicato le loro intenzioni di opzione prima dell’entrata in vigore dell’ultimo decreto Frodi. Operatori che si ritrovano a malpartito con un quadro legislativo confuso. E soprattutto in continua mutazione visto che nel giro di 4 mesi abbiamo visto apparire quattro provvedimenti in materia. Al quesito risponde una FAQ dell’AdE che può essere riassunta nel seguente quadro.
L’Agenzia ricorda anzitutto che in tema di Superbonus, bonus diversi e bonus anti-Covid, il decreto “Frodi” ha definitivamente sancito il divieto di cessione ulteriore alla prima (già previsto dal Sostegni-ter e poi abrogato dallo stesso decreto Frodi). Esso offre la possibilità a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione a contrasto degli illeciti, cioè dal 26 febbraio 2022, di fare due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati. Con questo termine sono indicati precisamente banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Nessuna modifica invece è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 28, Dl n. 4/2022 (sostegni-ter) che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e sul successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.
a cura di Ennio Braicovich
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