L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 19E su Modifiche al Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Facciate – Misure antifrode – Modifiche alla cessione dei crediti ex artt. 121 e 122 del DL n. 34/2020. Una corposa ricapitolazione delle modifiche a partire dalla Legge di Bilancio 2022 fino al DL Aiuti e Ukraina.
E’ arrivata la Circolare 19E dell’Agenzia delle Entrate che attendevamo tutti con ansia. Titolo: Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Clicca qui per scaricarla.
Dopo cinque mesi dalla sua approvazione ci illustra le modifiche intervenute su Superbonus, Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Facciate grazie alla legge di Bilancio 2022. Ricapitolazione doverosa e forse un po’ noiosa ma certamente importante. Per fortuna le informazioni si estendono fino ai recenti DL Aiuti e Ukraina fornendo un aggiornamento importante.
Dentro la Circolare 19E
La vera novità della Circolare 19E è infatti contenuta nel paragrafo 8 Indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture. Un tema che sta suscitando notevole preoccupazione per il timore di molte aziende che producono serramenti, in genere metalmeccaniche o del legno, o artigiani di vedersi affibbiati i contratti degli edili solo per aver toccato un po’ di intonaco a fianco di un serramento o di un cassonetto.
A rischio i bonus edilizi se…
Dietro tutto questo c’è questa frasetta che illustra il perché di tante levate di scudi in questi giorni: “È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti”. Il che sarebbe una vera iattura.
Interpretazioni a iosa
Prevediamo già che si scatenerà nelle prossime ore ancor più accesa la battaglia interpretativa sulla circolare.
E’ inevitabile anche constatare che leggi, decreti-legge e circolari che riguardano contribuenti e operatori dell’edilizia si susseguono a ritmo impressionante. Per essere aggiornati occorre quanto meno una doppia lettura sinottica: quella dell’avvocato e quella del tributarista. Già i commercialisti normali sono tagliati fuori. L’invito che possiamo fare è di leggerci molto bene anzitutto la Circolare 19E. Nel paese di Pirandello, siamo convinti che ognuno troverà soluzione al suo problema.
a cura di Ennio Braicovich
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