Sollecitata da tante parti l’Agenzia delle Entrate si prepara a emettere una Circolare esplicativa su come redigere il visto di conformità e l’asseverazione richiesti dal DL n. 157/2021 Antifrodi. Ma quando? Nel frattempo, crescono il malumore e le proteste di chi si è visto bloccare operazioni di cessione e sconto e flussi di cassa
A breve, l’ Agenzia delle Entrate dovrebbe pubblicare la Circolare esplicativa sulle modalità di redazione del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità della spesa per i bonus fiscali diversi dal Superbonus 110%. La sollecita fortemente tutto il mondo imprenditoriale.
Circolare, ma quando?
Visto di conformità e asseverazione di congruità della spesa sono due nuovi requisiti che prevede il DL n. 157/2021 Antifrodi nel caso di cessione del credito o sconto in fattura per le operazioni di ecobonus, bonus casa, bonus facciate, bonus impianti fotovoltaici e bonus colonnine di ricarica per auto elettriche. Tali requisiti sono obbligatori dal 12 novembre 2021.
Ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità mancano indicazioni sui controlli che essi dovrebbero esercitare. Il testo del comma 2 dell’articolo 1 del DL Antifrodi è preciso …nella sua vaghezza riferendosi a “visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta per gli interventi” suaccennati.
Così pure mancano indicazioni per gli asseveratori che devono garantire la congruità della spesa. L’asseverazione dovrebbe essere emessa da tecnico abilitato. Ovvero da, così come lo definisce il DM Requisiti tecnici del 6 agosto 2020, “soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini o collegi professionali”.
Eccezione per le finestre comprensive di infissi?
Da notare che lo stesso DM Requisiti tecnici del 6 agosto 2020 prevede all’Allegato A un’eccezione per le finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.
Al punto 2 dell’Allegato A si legge infatti: “Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi attestanti il rispetto dei requisiti tecnici”.
Per questi interventi per i quali è prevista la dichiarazione del fornitore o dell’installatore “l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di cui all’Allegato I” dello stesso decreto.
Il risultato finale dell’assenza di una Circolare da parte dell’Agenzia è il blocco delle comunicazioni cessione del credito e sconto in fattura per i bonus diversi dal 110%.
Formula semplificata per piccoli interventi
Il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin era intervenuto qualche giorno fa (vedi news) per proporre “una formula semplificata per gli interventi inferiori ai 20mila euro“. Ossia “una dichiarazione del fornitore che attesti non solo la congruità della spesa, ma anche il rispetto dei requisiti tecnici e sulla base di questi effettuare controlli”. Qui il riferimento al DM Requisiti tecnici del 6 agosto 2020 è esplicito.
Anche per Confartigianato occorrono procedure semplificate per i piccoli interventi. In una nota Confartigianato “ritiene necessario superare il blocco imposto dal Decreto controlli su sconto in fattura e cessione del credito, introducendo un limite di spesa per interventi al di sotto dei quali non siano obbligatori visto di conformità e asseverazione della congruità della spesa”.
a cura di Ennio Braicovich
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