Attualità

Circolare VVF tagliafuoco. Broglio: “Non son d’accordo”

Il normatore, italiano ed europeo, sconcertato di fronte alla definizione di “porta interna” data dalla Circolare del 6 novembre del Ministero dell’Interno

La Circolare VVF del 6 novembre del Ministero dell’Interno sulle porte tagliafuoco (vedi news) segna una linea di frattura tra il prima e il dopo 2 novembre nel settore delle chiusure tagliafuoco e cambia lo scenario sia regolamentare che di mercato con impatti molto importanti visto il cambiamento delle regole. Normale che si accenda la discussione, anche polemica. (vedi news). Qui interviene Samuele Broglio, normatore italiano ed europeo nonché produttore di serramenti (non tagliafuoco precisiamo subito) ed esponente di Confartigianato in ambito normativo. (eb)


Ho letto con molta attenzione il dibattito sorto attorno alla Circolare ministeriale in merito alle porte tagliafuoco, e vorrei dire la mia.
Confesso di non essere uno specialista nel “settore fuoco”, ma dopo cinque anni in TC33 WG1, e specificamente nel TC33 WG1 TG06 che tra le altre cose ha scritto la versione della UNI EN 14351-2 oggi pubblicata dal CEN ed ora in attesa – fino a quando chissà- di citazione in GUCE, credo di avere una minima idea di cosa la normazione europea intenda per “porta interna”.

Francamente la posizione presa dal Ministero in merito alla differenziazione tra interno ed esterno mi lascia “un pochino perplesso” (il virgolettato è d’obbligo dato che sono a dir poco sconcertato) in quanto dalla lettura delle attuali Norme (la EN 14351-1 ormai divenuta armonizzata da lungo e la EN 14351-2 che attende armonizzazione) si vede chiaramente che:
– per porta esterna si intende quella porta che viene sottoposta in pieno a tutte le sollecitazioni proprie di un serramento posto all’esterno, ossia acqua, vento, aria (con pressioni rilevanti tanto che la prova di classificazione all’aria secondo EN 12207 presenta due tabelle, una per le porte esterne e l’altra per le porte interne), termica, acustica ecc…. Infatti nel Capitolo 3 “Termini e Definizioni” della EN 14351-1 una porta esterna viene definita come “Porta che separa il clima interno dal clima esterno di una costruzione…” intendendo (basta vedere quali siano le caratteristiche prestazionali di norma) per clima la totalità degli elementi che lo compongono. Nel capitolo 1 “Scopo” è chiaramente definito che, anche se caratteristiche e prestazioni delle porte esterne possono essere comuni alle porte interne, la EN 14351-1 non si applica a “porte interne pedonali secondo prEN 14351-2…”
– per porta interna si intende quella porta che non viene sottoposta in pieno a tutte le sollecitazioni proprie di un serramento posto all’esterno; infatti nella UNI EN 14351-2 manca in toto qualsiasi riferimento alle caratteristiche prestazionali legate alle sollecitazioni proprie del clima esterno (acqua e vento) mentre la prova all’aria è prevista a pressioni decisamente inferiori.

Per quanto riguarda la definizione di porta interna dal Capitolo 3 si rileva che essa è un serramento “….. disegnato ed utilizzato per chiudere un’apertura permanente in un elemento di separazione interna….”. Al fine di differenziare le normali porte interne, che si limitano a “regolare” la comunicazione interna, da porte con specifiche richieste in merito a prestazioni acustiche, di tenuta all’aria, termiche ( guarda caso, proprio quello che fanno i portoncini caposcala che devono isolare dal freddo, non lasciar passare il rumore, non spifferare) la UNI EN 14351-2 prevede due differenti tipologie (porte per sola comunicazione interna e porte per comunicazione interna per usi specifici) aventi differente elencazione delle caratteristiche prestazionali e differenti livelli di AVCP (4 per le porte per semplice comunicazione, 3 per le porte per usi specifici)

Mi pare quindi evidente che dal punto di vista della normazione europea cosa sia interno e cosa sia esterno sia piuttosto chiaro e non dia adito a dubbi, e purtroppo mi pare pure che la Circolare ministeriale sia andata da tutt’altra parte. Vero è che ENEA ammette a sgravio fiscale anche le porte interne che separano due climi differenti, vero che ai fini termici le modalità di determinazione sono le stesse, vero anche che qualche produttore (sbagliando) ha Marcato CE porte caposcala utilizzando la UNI EN 14351-1 senza che il cielo sia caduto sulla nostra testa, ma ciò non significa che una porta interna ed una esterna siano la stessa cosa e soprattutto ciò non autorizza un Ministero, oltretutto in un campo delicato come la marcatura di porte resistenti a fuoco e fumo, ad andare chiaramente contro la normazione armonizzata.

Mi spiace, poi, dover contraddire l’ing. Panza (vedi news)  – Qui Panza risponderà – , ma ciò che uno Stato Membro può fare a fronte di Norma Armonizzata cogente senza commettere infrazione è piuttosto chiaro in quanto lo Stato:
· può decidere quali siano le caratteristiche prestazionali da richiedere ad un prodotto da costruzione ma solo scegliendole tra quelle di cui a Mandato (e quindi di cui ad Allegato ZA)
· può decidere quali siano i livelli prestazionali di soglia per le singole caratteristiche definite come obbligatorie in base al procedimento di cui sopra, ma esprimendo i valori in maniera coerente con le classificazioni di cui alle specifiche norme
· non può introdurre, per un prodotto, nuove caratteristiche che non siano previste nello specifico Mandato (e quindi nell’Allegato ZA)
· non può variare la denominazione di una caratteristica, la sua modalità di determinazione, la sua classificazione ecc….
non può variare la definizione o lo scopo o il testo di una Norma armonizzata; se uno Stato ritiene che la Norma così come è scritta non soddisfi i requisiti espressi nello specifico Mandato (M101 e successive modifiche per porte e finestre) dovrà attivare le specifiche procedure di cui ad Art.18 del CPR

I nostri Ministeri quindi non potrebbero in alcun modo, superando o integrando la norma, definire autonomamente cosa sia porta interna e quali siano le caratteristiche da attribuire a tale prodotto da costruzione, ma tenuto conto di scopo e definizioni di cui a norma per individuare il prodotto scegliere “nel mazzo” normativo quali siano le caratteristiche ritenute necessarie e definire i valori di soglia di dette caratteristiche e nulla più. Ciò in buona sostanza significa che in nessun modo uno Stato può avere il potere di inasprire le caratteristiche richieste ad un prodotto attribuendogli quelle proprie di un altro, cosa che in pratica con la Circolare il nostro Ministero degli Interni ha fatto rischiando quindi la procedura di infrazione per il nostro Paese.

Purtroppo però ad oggi il condizionale è d’obbligo, in quanto siamo in una situazione strabica nella quale la norma relativa ai serramenti esterni è armonizzata e quindi cogente ed obbligatoria per tutti (in primis gli Stati) mentre quella relativa alle porte interne è ancora in stand by; in tale pasticcio legal-normativo “Made in EU” i singoli Stati possono sguazzare liberamente e quasi senza rischi, giocando sugli equivoci, emanando Decreti e Circolari a gogo, scrivendo senza preoccuparsi di controllare la coerenza dei loro disposti con la superiore normativa comunitaria.

Questa situazione di “liberi tutti”, questa atmosfera di ballo di topi in assenza di gatto era ciò che le Associazioni europee dei produttori di serramenti temevano tutte le volte che si sono rivolte alla Commissione richiedendo una pubblicazione in GUCE della EN 14351-2 rapida e comunque antecedente alla fine della coesistenza della EN 16034; proprio per questo il TC33 ha tentato più volte, ed ancora oggi tenta in tutti i modi, di sbloccare un impasse che oggi, con una velocità degna di miglior causa ma inevitabile come un’ingiunzione in scadenza, sta cominciando a creare i suoi primi effetti negativi di caos e confusione proprio nel nostro Paese.

Ora ciascuno pensi ciò che vuole in merito all’Unione Europea, sia europeista o sovranista come meglio crede, ma spero che tutti convengano che una situazione nella quale sia sottoposti per metà a regolamentazione comunitaria e metà a regolamentazione nazionale e nella quale, per migliorare le cose , le due regolamentazioni non si parlino, sia il peggio del peggio per le aziende che si trovano nel mezzo senza sapere francamente più cosa fare per essere in linea con le regole, ed oltretutto in questo caso in un campo delicato e legalmente pericoloso come il settore fuoco.
Ora, questa situazione è destinata a non durare in eterno, in quanto non appena la UNI EN 14351-2 verrà pubblicata in GUCE la Circolare ministeriale diverrà obsoleta ed inutile (inoltre in piena cogenza normativa sarà facile per chi vorrà farlo segnalare l’Italia alla Commissione per aver violato la normazione armonizzata; tanto un’infrazione in più o una in meno cosa vuoi che cambi….) ma fino ad allora nella nebbia dei provvedimenti contrastanti ognuno si muoverà come può, ossia comunque male.

Tristemente
Samuele Broglio

In alto, immagine di porte interne doc. Ferrerolegno, puramente didascalica e non attinente al tema trattato