Impariamo a conoscere in grande sintesi, i commi che dal 1° gennaio 2022 fino al 2025 regoleranno i bonus edilizi (e la vita dei contribuenti e degli operatori dell’edilizia)
Aggiornamento del 1° gennaio. Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022. I testi a seguire riflettono i contenuti dei commi dal 28 al 42 attinenti ai Bonus edilizi. Qui potrai scaricare i tali commi.
Un comma dopo l’altro. Mai una legge dello Stato italiano è stata così …generosa di parole e di complessità per i Bonus Edilizi. E’ la legge di Bilancio 2022 traducibile in 23 commi, 3143 parole, oltre 20 mila caratteri e 9 percentuali diverse di detrazioni. Ma il provvedimento non è solo generoso di parole essendo parte importante della strategia espansiva del governo che oggi, almeno per il Superbonus, si può appoggiare su ben 13,95 miliardi di euro del PNRR.
Un piano di incentivi di medio periodo
Per la prima volta, lo diciamo con piacere, un governo offre a contribuenti, all’edilizia, ai suoi operatori e a tutte le filiere che confluiscono nelle costruzioni un piano di incentivi fiscali di medio termine che arriva fino al 2025. E che forse potrà essere protratto oltre, sempre facendo i conti con le esigenze della finanza pubblica.
Qui abbiamo presentiamo in grande sintesi una visione d’assieme dei commi, dal 28 al 42, che trattano gli incentivi per i lavori edilizi accompagnati da un brevisssimo riassunto tratto sostanzialmente dal Dossier Studi del Parlamento sull’articolo 1 della Legge di Bilancio.
E’ da segnalare, come nota marginale ma non troppo, che parecchi commi recepiscono l’ormai defunto DL Antifrodi e introducono misure di controllo antifurbetti.
Articolo 1, comma 28 lettere a)- e), g)-l)
(Proroga Superbonus)
Il comma 28 introduce una proroga del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al beneficiario. In sintesi per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e, secondo una modifica introdotta al Senato, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025).
Con una norma introdotta al Senato è stato chiarito che le proroghe stabilite dal comma 8-bis si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. E’ stato così risolto il problema del’allineamento dei bonus tra interventi trainanti e trainati.
Inoltre è stato stabilito che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Via libera quindi al DEI.
(approfondimento qui)
Nel corso dell’esame in Senato è stata introdotta la lettera h), che sostanzialmente riproduce il contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge n. 157 del 2021 (DL Antifrodi) e che interviene sul comma 11 dell’articolo 119.
La lettera i), integralmente sostituita in sede referente, modifica il comma 13-bis dell’articolo 119 per stabilire che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento – oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.
Articolo 1, comma 28, lettera f)
(Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici)
Il comma 28, lettera f), inserito dal Senato, attraverso l’inserimento del comma 8-ter all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (relativo al cosiddetto Superbonus del 110 per cento) stabilisce che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
Articolo 1, comma 29
(Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile)
Il comma 29, modificato al Senato, proroga:
– agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
– al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cosiddetto Superbonus.
No a Visto di conformità e asseverazione se…
Nella norma sono state trasfuse alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, con alcune novità. In particolare sono stati introdotti l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cosiddetta edilizia libera.
Nella medesima sede è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento. È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cosiddetto bonus facciate.
Articolo 1, comma 30
(Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti)
Il comma 30, introdotto al Senato, riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
Articolo 1, commi 31-36
(Controlli dell’Agenzia delle entrate)
I commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Articolo 1, comma 37
(Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia)
Il comma 37 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma, come modificata al Senato, riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Ecobonus
Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica
La lettera a) proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.
Bonus Casa o Bonus Ristrutturazioni
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia
La lettera b), numero 1, del comma in esame, modificando l’articolo 16 (commi 1, 1-bis e 1-ter) del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogano al 31 dicembre 2024 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021) la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR
Bonus Mobili
Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
La lettera b), numero 2, del comma in esame, sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che disciplina le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore, secondo le modifiche introdotte al Senato, a 10.000 euro per l’anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (rispetto al precedente limite di 16.000 euro).
Articolo 1, comma 38
(Proroga Bonus verde)
Il comma 38 proroga fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
Articolo 1, comma 39
(Modifiche al bonus facciate)
Il comma in esame estende al 2022 l’applicazione del cosiddetto “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità
Articolo 1, commi 40 e 41
(Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021)
Il comma 41, introdotto dal Senato, prevede l’abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021, con salvezza dei suoi effetti. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge, introdotte nel testo del presente disegno di legge nel corso dell’esame presso il Senato, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 40).
Articolo 1, comma 42
(Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche)
Il comma 42, inserito al Senato, introduce una detrazione del 75% per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. La norma prevede altresì che a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Vale per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
a cura di Ennio Braicovich
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