Economia

Al via le compensazioni dei crediti di imposta ecobonus & c.

L‘Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo per le compensazioni via F24 dei crediti d'imposta relativi ai bonus casa ceduti. L'utilizzo della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate

Via libera alle compensazioni dei crediti d’imposta relativi ai vari bonus casa che sono stati oggetto di cessione. L‘Agenzia delle Entrate ha comunicato con la Risoluzione n. 83/E i codici tributo per le compensazioni dei crediti d’imposta relativi ai differenti bonus ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Legge Rilancio 34/2020, successivamente convertito con modifiche nella legge 77/2020.
Così dal 1° gennaio è possibile procedere, utilizzando il modello F24, alle compensazioni dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati a seguito dei differenti interventi eseguiti.

I codici tributo per le compensazioni

Eccoli:
“6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo

L’Agenzia precisa che affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione. A tal fine si tratta di utilizzare le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Nella stessa piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.
Attraverso la medesima piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente. I successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.

Qualche mese fa, vedi news, l’Agenzia aveva emanato con i provvedimenti dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020 le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

a cura di EB