Economia

Consumatori più protetti, venditori e produttori più attenti

Sono entrate in vigore con l’inizio del 2022 le norme più protettive per i consumatori previste dal D.Lgs. 170/2021. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore, conclusi sia online che offline, che hanno per oggetto beni mobili materiali.

Si rafforza la tutela dei consumatori. Dall’inizio dell’anno i consumatori che acquistano beni sono più protetti dall’entrata in vigore del D.Lgs. 170/2021. Venditori e produttori sono chiamati a una maggiore attenzione sia nei contratti che nelle relazioni con i clienti. Le nuove norme si applicano ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore, conclusi sia online che offline, che hanno per oggetto beni mobili materiali. Esse entrano a far parte del Codice al Consumo, una importante  legge quadro di ispirazione europea, che ogni tanto suscita dibattito anche su queste pagine (vedi qui).

La legge

Il provvedimento, apparso nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25 novembre 2021, porta il titolo piuttosto noioso: DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE. (21G00185) (GU Serie Generale n.281 del 25-11-2021).

Bene, venditore e produttore

Il decreto ha modificato alcuni articoli del Codice al Consumo, il noto D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni, e ne ha introdotto di nuovi.

Il decreto amplia la definizione di bene intendendo con questo concetto “qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare”, ivi comprendendo beni con contenuti digitali, animali vivi e anche beni usati.

E amplia il concetto di venditore definito come “il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali”.

Il D.Lgs. 170/2021 estende il concetto di produttore definito come “il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”.

Che cosa significa per i consumatori

Per i contratti stesi dopo il 1° gennaio anzitutto il Dgs n.170/2021 prevede che:

– il concetto di bene è esteso anche ai beni con elementi digitali e agli animali vivi;
– la presunzione di esistenza di vizi al momento della consegna viene estesa a 12 mesi (prima era 6 mesi).

– i consumatori possono denunciare eventuali difetti anche oltre due mesi dalla scoperta degli stessi, come avveniva fino al 31 dicembre 2021;

Inoltre, il provvedimento:

– introduce specifiche misure in caso di aggiornamento dei beni, in particolare quelli digitali e di errata installazione;

– elenca norme più precise per i requisiti di conformità del bene;

– approfondisce i casi dei rimedi a disposizione in caso di difetto di conformità del bene: ripristino e sostituzione del bene, riduzione proporzionale del prezzo e risoluzione del contratto.

L’installazione

Alla installazione  dei beni ora è dedicato un intero articolo, il 131, a riprova dell’importanza del tema. In precedente l’argomento era affrontato nel comma 5 dell’art. 129.

Che cosa ci dice l’articolo 131 (Errata installazione dei beni)?

Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

Se, ad esempio, il posatore installa male il serramento e il consumatore ne soffre (freddo, rumore, infiltrazioni), è come se gli si fosse consegnato un prodotto non idoneo all’impiego per il quale era stato ordinato. In questo primo caso nulla cambia sostanzialmente rispetto al quadro della legge precedente.

Il secondo caso riguarda l’installazione effettuata dal consumatore, caso piuttosto raro alle nostre latitudini, ma esiste. In caso di errata istallazione, nel caso di carenze nelle istruzioni di posa consegnate dal venditore, l’eventuale difetto di conformità che ne deriva è considerato difetto di conformità del bene.

Idem nel caso di prodotti con contenuti digitali (pensiamo ai telecomandi, alle motorizzazioni di tapparelle, serramenti ecc,).

In allegato il Dlgs. n.170/2021

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

DLgs n. 170/2021