Economia

Contagio Covid-19. Inail: no alla responsabilità automatica per il datore

L’ente: dal riconoscimento dei contagi di origine professionale non deriva nessuna responsabilità automatica per il datore di lavoro

L’ Inail precisa che dal riconoscimento del contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità civile e penale del datore di lavoro. Occorre dimostrare il dolo o la colpa. Certamente il rigoroso rispetto dei protocolli sui luoghi di lavoro esclude la responsabilità del datore di lavoro.

E’ questa una risposta ufficiale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro che segue un paio di giorni di polemiche e di apprensioni soprattutto da parte dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni.

“Non si possono confondere – spiega l’Istituto -, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.

L’ammissione alla tutela dell’ Inail non ha alcun rilievo in sede penale e civile

L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare violazioni

La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

A fare la differenza sarà l’osservanza del protocollo siglato tra Governo, sindacati e imprese il 24 aprile sulla base di un documento precedente datato il 14 marzo (clicca qui) e altri protocolli ufficiali similari.

a cura di EB