Attualità

Contante. Stop oltre i 2000 euro dal 1* luglio

Lo impone l'art. 18 del DL n. 124/2019, il cosiddetto decreto fiscale. Credito di imposta del 30% sulle commissioni per chi si sposta su carte e POS

Stop all’uso del contante oltre i 2000 euro, anzi sopra i 1999,99 € per la precisione. Questo dal 1° luglio. La disposizione è contenuta all’art. 18 del DL n. 124/2019, il cosiddetto decreto fiscale, che impone il divieto di effettuare, a qualunque titolo e quale che ne sia la causa, trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi per un valore complessivamente superiore ad euro 1.999,99. Il divieto resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021. Da questa data subentrerà il nuovo limite all’utilizzo del contante fissato ad euro 999,99. Sono anche consentiti il pagamento parte in assegno e parte in contante, purché al di sotto della soglia limite, e tramite l’emissione di più assegni bancari in quanto è garantita la tracciabilità del trasferimento.

La disposizione riguarda persone sia fisiche che giuridiche, da intendersi queste ultime come entità giuridiche distinte che costituiscono centri di interesse autonomi e indipendenti: ad esempio, due società, socio e società di cui fa parte, società controllante e controllata, legale rappresentante e socio, due società aventi lo stesso amministratore, una ditta individuale e una società, titolare di impresa familiare e collaboratore.
L’ambito oggettivo riguarda invece i trasferimenti di valore complessivamente superiore ad euro 1.999,99 con esclusione quindi di quelli relativi a distinte e autonome operazioni, quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento in pagamenti distinti sia connaturato alla natura della stessa (ad esempio in caso di contratti di somministrazione) oppure ad un preventivo accordo tra le parti.

Favorite carte e Pos contro l’uso del contante

Da giovedì 1° luglio, a commercianti, artigiani e professionisti spetterà un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento (articolo 1, comma 1, lettera g), Dlgs n. 11/2010) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali (ossia, di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro. Per ulteriori informazioni vedi qui il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

a cura di EB