Normativa

Contraffazione Marchio CE. Perché la condanna del rivenditore?

Per contraffazione di Marchio CE e fornitura di infissi non sicuri il Tribunale di Verona ha condannato penalmente un rivenditore di serramenti in pvc importati (vedi news). È una delle prime condanne penali e forse la prima per quanto riguarda il settore dei serramenti. Vediamo nel dettaglio il perché della condanna.

I fatti

Nel 2017 la ditta E. di Verona del sig. C.M., rivenditore di porte e finestre, e qualificandosi anche come produttore, si assicura la fornitura e la posa in opera di 9 finestre e porte finestre in pvc per la villetta del sig. N.R. di San Giovanni Lupatoto. Il cliente si rende conto subito di importanti difetti estetici e costruttivi degli infissi. Non trovando risposta da parte della ditta E. ricorre agli uffici dell’avvocato Alberto Borghetti di Verona che attiva un noto esperto del settore, l’ing. LP dello Studio A. che non desidera non essere nominato in quanto oberato da impegni professionali. La perizia di parte sarà un corposo documento di 43 pagine ricche di foto, dati, fatti e analisi documentali sulle carenze degli infissi. A fine agosto 2018 l’avv. Borghetti presenta denuncia alla Guardia di Finanza di Verona allegando la perizia.

Ricorda il legale: “Sapevamo che la Guardia di Finanza era sensibile al problema della contraffazione del Marchio CE. E in effetti nel giro di pochi giorni una pattuglia di finanzieri ha compiuto un sopralluogo per constatare la veridicità delle nostre affermazioni”. Nel giro di poche settimane la denuncia è stata inoltrata alla Procura della Repubblica fino a che, nel gennaio 2019, è stata emessa una condanna penale da parte del Tribunale di Verona per fornitura e posa di serramenti in PVC “riportanti il marchio CE contraffatto e privi peraltro dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa”. Davvero pochi mesi per giungere a sentenza, peraltro senza opposizione da parte del condannato, sulla base dell’articolo 515 del Codice penale “Frode nell’esercizio del commercio” sotto il quale è stata fatta ricadere la contraffazione del marchio CE.

Secondo l’avv. Borghetti: “La procedura del decreto penale di condanna non è molto battuta ma si è dimostrata in questo caso molto efficace e rapida, grazie alla sensibilità dei giudici verso i problemi dei consumatori e all’azione della Guardia di Finanza che è intervenuta prontamente ed efficacemente. Essendo una prima condanna per il rivenditore egli ha potuto usufruire dei benefici di legge. Tuttavia, anche se la pena di 500,00 € cui è stato condannato il rivenditore può sembrare lieve, la condanna è stata trascritta nel casellario giudiziale e ha le sue conseguenze. Ad esempio, egli non può prendere parte ad appalti pubblici e, nel caso di una seconda condanna per lo stesso reato, gli si possono aprire le porte del carcere”.

I difetti riscontrati: non solo contraffazione…

Sulla base dell’analisi documentale e fotografica, la perizia dell’ing. LP ha messo in luce le seguenti non conformità:
-miriade di difetti estetici inaccettabili;
-documentazione non conforme al Regolamento n.305/2011;
-mancanza di chiarezza sul nome del produttore e sul ruolo del fornitore E.;
-documentazione carente sui valori obbligatori di legge per i serramenti;
-scostamento del valore della trasmittanza (unico valore dichiarato) dal 20 al 40% rispetto al calcolo;
-i vetri forniti non rispettano le prescrizioni minime di sicurezza previste dalla UNI 9767 per nuove installazioni nel residenziale;
-i vetri non soddisfano i requisiti acustici promessi da contratto;
– i serramenti non hanno ferramenta antieffrazione e non possono garantire nessun livello minimo di sicurezza antieffrazione, contrariamente a quanto dichiarato;
-i vetri non hanno caratteristiche di sicurezza antieffrazione o antivandalismo e nessuno dei prodotti forniti può quindi minimamente essere ritenuto un prodotto con caratteristiche antieffrazione;
-gli angoli saldati in PVC presentano forti alterazioni di colore ed alcuni scostamenti che fanno presagire una saldatura di tenuta degli angoli non perfettamente riuscita.

Insomma, un elenco tristissimo di non conformità che, avverte il perito, “data la scarsa qualità del lavoro” potrebbe allungarsi fino a comprendere anche problemi di posa in opera riscontrabili con il Blower Door Test e la termocamera e altri difetti riscontrabili con appositi test.

A che punto è la vicenda del rivenditore di porte e finestre

Sulla vicenda, in nome e per conto del proprio cliente, l’avv. Borghetti ha aperto tre fronti: il primo è il procedimento di condanna penale che è terminato, il secondo è l’ATP ovvero l’Accertamento Tecnico Preventivo e il terzo è il procedimento civile per la definizione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal cliente e ha stimato il danno subito dal cliente. L’accertamento tecnico preventivo è un procedimento cautelare che viene disposto dal giudice competente per determinare le cause tecniche oggettive che hanno determinato un vizio.
“L’ATP sui serramenti forniti e posati– spiega il legale – è stato eseguito da un perito nominato dal Tribunale che ha rilevato lo stato reale in cui si trovano gli infissi. Grazie a questa perizia il cliente è libero di poterli sostituire perché ha in mano la prova delle malefatte subite”.
Il terzo fronte è quello dell’azione civile rivolta al risarcimento del danno, la spesa necessaria per la sostituzione degli infissi, “danno cui va aggiungersi il danno esistenziale e morale perché il cliente, oltre a subire un danno patrimoniale, ha subito dei danni nella sua sfera privata”.

Nel frattempo, nel Veronese si fanno avanti altri clienti che lamentano gli stessi problemi agli infissi forniti e posati dalla stessa ditta E., tra cui uno che ha subito un danno da ben 50 mila euro. Quanto alla ditta, essa è stata trasferita da Verona a Roma. Siete avvisati.

Sulla vicenda interviene qui, con un proprio originale commento, il normatore Samuele Broglio

a cura di Ennio Braicovich