Pubblicata ieri sera in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che chiude attività giudicate non essenziali. Tempo fino al 25 marzo
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 che chiude ottanta attività giudicate non essenziali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo (vedi allegato). Porta il titolo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
L’art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale alla lettera a) sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1. Le attività professionali non sono sospese. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
Alla lettera b) si fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Un’eccezione è rappresentata dalle attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) che possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonchè dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le sospensioni sono state estese fino al 3 aprile.
Per quando riguarda l’industria delle costruzioni è da segnalare che rimangono aperti:
-gli studi di ingegneria e di architettura;
-le attività di ingegneria civile (Ateco 42):
-le installazioni di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazioni (Ateco 43.2).
Quest’ultima categoria comprende diverse voci tra cui installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli e di cancelli automatici (vedi news). Comprende altresì l’installazione in edifici o in altre opere di costruzione di materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni.
Sono chiuse le attività di produzione di infissi e rivendite di porte e finestre (queste ultime lo erano già dall’11 marzo) e i cantieri salvo quelli connessi con le opere di ingegneria civile e a supporto di cliniche e ospedali e attività correlate. E’ sempre permesso il lavoro a distanza. In caso di urgenza ed estrema necessità sono sempre possibili eccezioni, vedi la sostituzione di porte di ingresso piuttosto che di serramenti esterni danneggiati o peggio scassinati e da sostituire il prima possibile. In questo caso si raccomanda di avvisare le autorità prima di procedere e, in caso di permesso, di eseguire i lavori con tutte le misure di sicurezza previste dai decreti anti coronavirus.
Per i codici Ateco vedi anche la pagina di Infocamere.
a cura di EB
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