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Costi infissi ecobonus. Agenzia Entrate: no asseverazione

L’Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia: Nel caso della semplice sostituzione di finestre non occorre l’asseverazione, ma si applicano i limiti di spesa dell’Allegato I, come già ribadito da Enea

Nel caso della semplice sostituzione di finestre, per i costi degli infissi ecobonus, “si applicano in ogni caso i limiti di cui all’Allegato I” afferma l’Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia. Niente, quindi, ricorso all’istituto dell’asseverazione  per giustificare i costi degli infissi nel caso semplice di sostituzione, come è stato invece proposto da qualcuno.

Allegato I

In questo caso, per i costi degli infissi ecobonus, si impongono i massimali di spesa al metro quadro previsti dall’Allegato I del DM 6 agosto 2020. Questo il parere, senza se e senza ma, dell’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale di Lombardia rispondendo all’interpello di un contribuente che ci ha subito girato la risposta.

La risposta, appena pubblicata, sul sito già suscita commenti. “La bomba è scoppiata e farà molto rumore” mi scrive su whatsapp un noto esperto. E si ritorna a parlare dell’Allegato I, dei limiti di spesa al metro quadrato e dell’asseverazione. Perché una bomba?

Semplicemente perché nel settore si è fornita un’interpretazione estesa dell’asseverazione, diciamo pure di comodo, per giustificare i prezzi di ogni lavoro da ecobonus. Anche quelli assolutamente normali, che sono il 90-95% degli interventi. E quindi molti sono partiti alla caccia degli asseveratori.

E dire che Enea, nella persona dell’ing. Prisinzano, nei nostri incontri di autunno, aveva ben chiarito che “Se siamo di fronte a interventi semplici come la sostituzione degli infissi nella singola unità immobiliare si usa la Tabella 1 dell’Allegato I”.

C’è stata pure una nota ufficiale di Enea dello scorso febbraio in cui si ribadiva che “in alcuni casi semplici (come sostituzione delle finestre) ….occorre il rispetto dei massimali di costo di cui all’Allegato I”

L’asseverazione è quindi un istituto da utilizzare con grande prudenza nei casi veramente particolari e non nella pratica quotidiana per i lavori normali. Altrimenti si rischia di mettere nei guai il produttore, il rivenditore, l’asseveratore e il cliente finale.

Ma su come e quando utilizzare l’asseverazione ritorneremo presto. In ogni caso restano sempre vivi i ben noti limiti dell’Allegato I, come denunciano esperti del mondo della progettazione, dell’impiantistica e del serramento, anche da queste pagine, come gli ingegneri Enrico Rovere e Giovanni Tisi. Limiti che speriamo vengano eliminati il prima possibile o almeno con la prossima Legge di Bilancio.

Ennio Braicovich