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Il CPR 305/2011 – Gli obblighi del Produttore

IRCCOS, Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili è il nostro guest editor del mese di novembre e nel suo ultimo intervento ci parla di CPR 305/2011 – Gli obblighi del Produttore

IRCCOS nasce nel 2006 come semplice laboratorio prove utile alla certificazione di serramenti e facciate continue, con notifica ministeriale (NB1994) alla Commissione Europea. Nel tempo ha maturato sempre più esperienza nel campo dell’involucro edilizio, ampliando le sue aree di competenza dapprima estendendo la propria autorizzazione come Organismo di Ispezione e Certificazione e successivamente dotandosi di apparecchiature per prove di collaudo in opera. Oggi è in grado di svolgere prove per la certificazione di prodotto direttamente presso il produttore, di svolgere test in riferimento a normative ASTM/AAMA, di fornire supporto nell’ambito della progettazione di banchi di prova, di organizzare giornate di formazione e di affiancare i suoi clienti nella ricerca applicata. Inoltre dispone di due sedi operative grazie alle quali IRCCOS riesce a soddisfare le esigenze di tutti: dal nord al sud Italia. Obiettivo di IRCCOS per il futuro è quello di allargare ancora di più le proprie aree di competenza, cercando di soddisfare sempre più le esigenze dei propri Clienti. Guest editor del mese di novembre, nel suo ultimo intervento ci parla di CPR 305/2011 – Gli obblighi del Produttore.

 

Il 1° luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione – CPR – n. 305/2011 che ha sostituito la vecchia Direttiva Prodotti da Costruzione – CPD 89/106/CE. Il regolamento è da allora vigente in tutti i paesi dell’Unione Europea e stabilisce le regole per l’immissione sul mercato Europeo di molti prodotti da costruzione, tra cui elementi di involucro edilizio quali serramenti, porte, facciate continue, cancelli, lucernai, cupole, chiusure oscuranti…

Cosa deve fare il produttore che vuole immettere il suo prodotto sul mercato Europeo?

Definire e implementare un FPC – Piano di Controllo della Produzione in Fabbrica

L’obiettivo principale del piano FPC è garantire la costanza della prestazione del prodotto: soltanto con l’impiego del piano FPC è possibile dimostrare che la produzione rispetti le caratteristiche prestazionali ottenute dal campione sottoposto alle prove di tipo in laboratorio e che quindi la Marcatura CE sia valida ed applicabile. L’FPC deve almeno contenere: la struttura organizzativa e le responsabilità, una descrizione del processo di produzione, procedure di controllo, misure sistemiche di correzione del processo, specificazione e verifica delle materie prime e dei componenti, controlli e prove durante l’intero processo di produzione con relativa registrazione, manutenzione delle apparecchiature, taratura della strumentazione e relativa registrazione, trattamento dei prodotti non conformi, rintracciabilità e identificazione dei prodotti. Per un approfondimento si rimanda all’articolo https: https://www.guidafinestra.it/sistema-fpc-nella-produzione-di-finestre-e-porte-pedonali/

 

Redigere la Dichiarazione di Prestazione – DoP

La DoP deve essere conforme agli art. 4 e 6 del Regolamento CPR, all’allegato III dello stesso e alle modifiche apportate dal Reg. 574/2014. La Dichiarazione deve essere numerata e datata e deve contenere: un codice di identificazione unico del prodotto, il nome de fabbricante, il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (ad esempio per i serramenti il Sistema VVCP è 3 ad esclusione delle porte poste lungo le vie di fuga per le quali il sistema VVCP è 1), l’uso previsto, l’elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito dalla norma di prodotto di riferimento, la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali così come riportate nell’allegato ZA della relativa normativa armonizzata, l’indicazione “NPD” – Nessuna Prestazione Determinata per eventuali caratteristiche essenziali non determinate, una dichiarazione di responsabilità da parte del produttore rispetto ai contenuti della DoP stessa.

La DoP dovrebbe inoltre fornire informazioni circa eventuali sostanze pericolose contenute nel prodotto. Il produttore deve fornire una copia della DoP di ciascun prodotto immesso sul mercato, in formato cartaceo o elettronico o altrimenti pubblicata su sito web, nella lingua richiesta dalla Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.

La DoP, così come l’intera documentazione di FPC, deve essere conservata per almeno dieci anni dall’immissione del prodotto sul mercato.

 

Applicare la Marcatura CE

La Marcatura CE deve esse affissa a tutti i prodotti per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione. La marcatura CE è l’unico logo che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata; se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa può essere apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta. La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato. Apponendo la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla Dichiarazione di Prestazione, a tutti i requisiti applicabili nel regolamento e.

 

Immissione del prodotto sul mercato

Il Fabbricante deve assicurare che il prodotto, oltre ad essere Marcato CE e quindi accompagnato da DoP, sia accompagnato da istruzioni d’uso e manutenzione e informazioni sulla sicurezza redatte nella lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. Inoltre, quando il produttore non si occupi direttamente della posa in opera della fornitura, è necessaria la definizione di adeguate istruzioni di installazione e collaudo del prodotto. Il fabbricante che ha motivo di credere che il proprio prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla DoP o non risponda ad altri requisiti del CPR deve adottare immediatamente misure correttive o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Successivamente all’immissione del prodotto sul mercato il fabbricante deve fornire alle autorità nazionali competenti, che ne fanno espressamente richiesta, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di Prestazione e ad altri requisiti applicabili in riferimento al Regolamento CPR.

L’Applicazione della Marcatura CE rappresenta un obbligo nonché un dovere per il produttore ma anche una garanzia di concorrenza leale e un diritto per il consumatore in un mercato controllato e regolamentato.

La mancata, o errata, apposizione della marcatura CE di fatto rappresenta una grave pregiudizio alla commercializzazione dei prodotti. Esiste una giurisprudenza in merito con diversi casi in cui la posizione del produttore è stata fortemente compromessa da una documentazione errata o insufficiente.

In definitiva è auspicabile una maggiore consapevolezza, da parte del fabbricante, nell’affrontare la gestione documentale del sistema produttivo con lo stesso livello di dettaglio e accuratezza riservato alla realizzazione del prodotto.

 

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