Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea le regole per rendere disponibile la dichiarazione di prestazione sul web
Agevolazioni e semplificazioni sì ma anche nuovi oneri e vincoli. Così si potrebbe tradurre per le imprese, specie quelle piccole e medie, il Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione che fissa le regole per rendere disponibile online la dichiarazione di prestazione (DoP). Questa, come noto, è pretesa dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) per un prodotto che rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per quel prodotto.
La messa online era stata richiesta a gran voce da molte industrie per semplificare le procedure amministrative e per ridurre i costi relativi alla emissione e alla gestione della Dichiarazione di prestazione, che è, ricordiamo, uno degli aspetti più importanti del Regolamento Prodotti da Costruzione.
L’atto comunitario, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di venerdì 21 febbraio (vedi allegato), rende infatti possibile rendere su sito web la DoP fornendo però una serie di garanzie:
1-garanzia che il contenuto della dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
2-garanzia che il sito web dove sono state rese disponibili le dichiarazioni di prestazione redatte per i prodotti da costruzione verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
3-garanzia che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per 10 anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011;
4-garanzia che verranno date istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.
Importante anche quanto contenuto nell’articolo 1, al comma 2, ove si specifica che i fabbricanti devono garantire che ogni singolo prodotto o lotto dello stesso prodotto da essi immesso sul mercato sia correlato ad una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo.
In ogni caso va precisato che la messa online della DoP non sostituisce integralmente la documentazione cartacea che deve essere sempre fornita su richiesta dell’acquirente. (eb)
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