Il Parlamento europeo non solleva obiezioni a un regolamento delegato della Commissione sulla messa online delle dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione
Presto si potranno mettere a disposizione su un sito web le dichiarazioni di prestazione (DoP) dei prodotti da costruzione. Lo prevede un atto delegato del 30 ottobre scorso della Commissione europea che ha avuto, poco prima di Natale, il via libera dal Parlamento europeo. L’obiettivo è conseguire importanti riduzioni di costi, accrescere la flessibilità del settore delle costruzioni e facilitare l’accesso alle informazioni da parte dei consumatori.
In effetti anche se parecchi produttori, le multinazionali soprattutto, hanno già inserito le loro dichiarazioni di prestazione sui propri siti web, mancava un atto ufficiale dell’Unione che regolamentasse le condizioni per rendere disponibile online la dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione. Il che è previsto dall’art. 7 comma 3 del Regolamento Prodotti da Costruzione. Così il 30 ottobre scorso la Commissione ha pubblicato una proposta di atto (o regolamento) delegato siglato (C(2013)7086)–2013/2928(DEA)(B770548/2013 che fissa le regole per la messa online delle DoP (vedi allegati).
Tuttavia occorrerà ancora l’approvazione del Consiglio dell’Unione europea e dei suoi organi tecnici. In effetti proprio a dicembre il gruppo di lavoro “Armonizzazione tecnica” del Consiglio ha richiesto una proroga del termine per sollevare eventuali obiezioni al 30 aprile 2014. Se nulla cambia, occorrerà attendere la primavera prossima.
Quando l’atto normativo sarà stato adottato, spiega la Commissione, le imprese che vendono prodotti da costruzione nell’UE potranno caricare le DoP online rendendoli accessibili al pubblico. Attualmente tutte le dichiarazioni di questo tipo devono essere comunicate singolarmente a ogni cliente per posta elettronica o tradizionale come prevede l’art. 7 del CPR-Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (vedi qui sotto).
Qui in allegato la versione inglese e tedesca della proposta della Commissione. (eb)
Articolo 7
Fornitura della dichiarazione di prestazione
1. È fornita una copia della dichiarazione di prestazione di ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato, in forma cartacea o su supporto elettronico.
Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico.
2. Se il destinatario lo richiede, è fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la copia della dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all’articolo 60. Tali disposizioni garantiscono, tra l’altro, che la dichiarazione di prestazione sia disponibile almeno per il periodo indicato all’articolo 11, paragrafo 2.
4. La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.
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