Normativa

Credito di imposta. A chi cederlo? Lo spiega AdE

Ecobonus e Superbonus. Con l’interpello n. 249 interviene l’Agenzia delle Entrate sulla cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica al fornitore di energia elettrica

Il credito di imposta da intervento di riqualificazione energetica può essere ceduto al proprio fornitore di energia elettrica da una società che esegue tali interventi e che riceve tali crediti dai propri clienti? La domanda è stata oggetto di interpello da parte della società e ieri l’Agenzia ha risposto con l’interpello n. 249. La domanda non è affatto peregrina anche perché fatta parecchi mesi fa (non è dato a sapere quando, probabilmente prima del decreto legge Rilancio). Naturalmente alla luce del disposto dell’articolo 121 tutto lo scenario della cessione del credito di imposta è cambiato, almeno da metà maggio da quando cioè l’articolo 121 era in vigore, visto che da allora, e a fortiori oggi che è legge, il credito di imposta lo si può cedere praticamente a tutti i soggetti.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è limpida come mai non lo è stata: “si ritiene che il credito d’imposta in argomento possa essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica). Quindi, il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. L’impresa istante può cedere tale credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione”.

C’è una piccola sorpresa sulla base giuridica dell’affermazione perché la base è …la legge di Bilancio 2017. Afferma l’Agenzia:
“Il comma 2-sexies dell’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 è stato inserito dalla legge n. 232/2016 con effetto dal 01/01/2017. La disposizione in vigore al momento della presentazione dell’istanza prevede che “per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2- ter [no-tax area], possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.”

E’ vero che nel 2017 si faceva riferimento ad interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o interessanti tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio e per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

Ora il quadro delle cessioni e dei cessionari è ben più ampio visto l’arrivo dell’articolo 121 del DL Rilancio.
Come dire, non ci sarà più bisogno di bombolette di schiuma da posa per giustificare il ruolo del cessionario.

a cura di Ennio Braicovich