Attualità

Credito di imposta per ecobonus e sismabonus. Come applicarlo

Disposti dall’Agenzia delle Entrate gli strumenti e le modalità di esercizio per la cessione del credito di imposta previsto dall’articolo 10 del Decreto Crescita

Il credito di imposta per ecobonus e sismabonus che introduce lo sconto in fattura o meglio lo sconto sul corrispettivo previsto dal tanto contestato articolo 10 del Decreto Crescita si concretizza definitivamente dopo il provvedimento Prot. n. 660057/2019 di fine luglio del direttore dell’Agenzia delle Entrate (vedi news) con l’arrivo degli strumenti e delle modalità di esercizio contenuti in un ulteriore provvedimento siglato sempre con lo stesso numero di protocollo.

Il documento di otto pagine porta il titolo:
Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI).
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Esso è accompagnato dai moduli
-Istruzioni per la compilazione della Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari da effettuarsi da parte del contribuente;
– Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Dallo sconto al credito di imposta

Come noto, l’articolo 10 consente ai contribuenti che eseguono lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di optare – in luogo delle detrazioni di ecobonus e sismabonus spalmate su 10 anni – per uno sconto di pari ammontare sul corrispettivo dovuto. Tale sconto viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.
A sua volta il fornitore può “cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi” sempre rimanendo, sottolinea l’Agenzia, esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Il provvedimento qui allegato stabilisce le modalità e i termini per consentire ai soggetti beneficiari di ecobonus e sismabonus, sempre d’accordo con il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione.
Per gli interventi sulle singole unità immobiliari tale comunicazione va inoltrata dal beneficiario delle detrazioni via sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure presentando agli uffici dell’Agenzia delle entrate l’apposito modulo qui allegato.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali la comunicazione dovrà essere effettuata dall’amministratore mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere all’Agenzia i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Come recuperare lo sconto con il credito di imposta

Il provvedimento disciplina le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24, oppure può cedere il credito medesimo a soggetti terzi.
Anzitutto il beneficiario dello sconto esegue il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il fornitore dell’intervento può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e deve comunicarlo all’Agenzia delle entrate.

A che punto siamo con la modifica dell’articolo 10

E’ utile ribadire che l’articolo 10 del Decreto Crescita con l’introduzione dello sconto sul corrispettivo (o sconto in fattura), pur partendo dal nobile ideale di voler dare un forte stimolo alle attività in edilizia – in primis riqualificazione energetica, ristrutturazioni ediliize, riduzione dei rischi sismici – nell’attuale formulazione si traduce in una pesantissima sottrazione di liquidità per le imprese del Sistema Casa e in una pericolosa destabilizzazione dei bilanci aziendali. Per queste ragioni quasi tutte le associazioni industriali e artigianali si sono dichiarate contro e tutte le forze politiche (vedi l’ultimo articolo in merito)hanno promesso di modificare profondamente il provvedimento o di abrogarlo. L’attuale crisi di governo non favorisce di certo una modifica dell’attuale legislazione.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

provv.scontoecobonussismabonus-1.pdf

Opzione_mod-1.pdf

Opzione_istr-1.pdf