Economia

Decreti attuativi Ecobonus 2018 finestre. La posizione delle Associazioni

Il testo del documento di Anfit, CNA Produzione, Confartigianato, EdilegnoArredo/FederlegnoArredo, PVC Forum e Unicmi e, come partner tecnico, il Consorzio Legnolegno, e proposto all’attenzione dei Ministeri competenti e ad Enea proprio in vista della pubblicazione dei decreti

Quando usciranno i decreti attuativi per l’ecobonus 2018? Questa la domanda sempre più assillante degli operatori dell’edilizia, e del serramento in particolare. Previsti dalla Legge di Bilancio 2018 dovevano essere pubblicati già da qualche giorno, entro il 2 marzo precisamente. Invece nulla, ahinoi.

Nella notizia sul ritardo dei decreti abbiamo citato un documento stilato da Anfit, CNA Produzione, Confartigianato, EdilegnoArredo/FederlegnoArredo, PVC Forum e Unicmi e, come partner tecnico, il Consorzio Legnolegno, e proposto all’attenzione dei Ministeri competenti e ad Enea proprio in vista della pubblicazione dei decreti.

Di solito quando si tratta di parlare con Ministeri ed Enti, come Enea, le Associazioni preferiscono comprensibilmente mantenere un basso profilo e lavorare sotto traccia. Così è sempre quando si tratta dei bonus per la riqualificazione energetica degli edifici e per i serramenti, materia a cavallo tra aspetti legali, fiscali e tecnici. Ora è scaduto il tempo massimo per la pubblicazione e i decreti sono alla firma (si spera veloce) dei Ministeri. Crediamo che sia utile per l’intero settore conoscere il contenuto del documento co-firmato dalle Associazioni, anche a riprova di un lavoro silenzioso e prezioso che raramente emerge. Qui di seguito il testo.

(eb)


LEGGE DI BILANCIO 2018, DECRETI ATTUATIVI E BONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Questione Massimali di costo per tipologia di intervento, procedure e modalità di esecuzione controlli a campione Questione coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici

Interventi di sostituzione dei serramenti disciplinati dalle Detrazioni per ristrutturazioni edili (al 50%) e interventi di sostituzione dei serramenti disciplinati dalle Detrazioni per il risparmio energetico degli edifici (al 50%): quali differenze?

 

1.       Questione Massimali di costo per tipologia di intervento, procedure e modalità di esecuzione controlli a campione

Cosa afferma la legge di Bilancio:

« 3 -ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio

Nota

Massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento

Su questo argomento, il comma si presta a più interpretazioni. Una prima interpretazione potrebbe lasciar supporre che il Legislatore voglia superare l’attuale logica del tetto massimo di detrazione (fissato, per gli interventi di sostituzione dei serramenti, a 60.000,00 €) per introdurre un massimale di costo specifico per tipologia di intervento.

Se tale interpretazione fosse corretta, le Associazioni manifesterebbero la propria disponibilità ad approfondire le eventuali modalità attuative. Una seconda interpretazione, invece, preoccuperebbe e molto le Associazioni.

L’introduzione di un costo massimo al metro quadro per i serramenti, oltre a rappresentare una incomprensibile scelta dirigista, creerebbe evidenti problematiche: il costo massimo, non tiene infatti conto delle zone climatiche che richiedono serramenti con diverse prestazioni termiche e conseguentemente diversi prezzi. Da un lato nelle zone climatiche “calde” il prezzo massimo potrebbe produrre un rialzo capzioso dei prezzi, dall’altro, nelle zone climatiche fredde il consumatore sarebbe penalizzato non potendo detrarre l’effettivo costo al metro quadro dei serramenti installati.

Va anche aggiunto che è difficile indicare un costo al metro quadro di un serramento. Non esiste, infatti, un serramento “standard” ma il mercato offre soluzioni svariate: da serramenti low cost che magari garantiscono livelli di trasmittanza termica in grado di accedere alle detrazioni ma scarsissima qualità complessiva, a serramenti ultra performanti che oltre a garantire una trasmittanza termica corretta, offrono altri skill qualitativi di alto livello.

Peraltro l’introduzione di un costo unitario massimo potrebbe produrre un risultato negativo per l’erario, infatti aziende poco serie potrebbero ricorrere alla pratica dello scorporo del prezzo fra quanto effettivamente pagato dal consumatore e quanto dichiarato. Va inoltre sottolineato come l’introduzione del costo unitario massimo risulti ancora più incomprensibile in presenza di un tetto massimo di spesa per il singolo intervento.

Controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA

Riguardo alla definizione delle procedure e delle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali, sia in situ, eseguiti da Enea, le Associazioni desiderano un confronto preliminare atto alla definizione della metodologia più corretta ed efficace per accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

2.       Questione coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici.

Cosa afferma la Legge di Bilancio:

“Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L’ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo”.

Nota

Riguardo a questo punto, la strada corretta non è un inasprimento dei limiti di trasmittanza definiti dal Decreto 11 marzo 2008 coordinato con il Decreto 26 gennaio 2010 e succ. mod.

Infatti, l’inasprimento dei limiti di trasmittanza attuato a metà anno metterebbe in estrema difficoltà i consumatori e le aziende. Gli interventi edili non sono “improvvisati” all’ultimo momento e preventivi che prevedevano serramenti adeguati ai limiti di trasmittanza termica cogenti al 1° gennaio 2018 sarebbero inattuabili a causa dei maggiori costi previsti per serramenti con limiti inaspriti.

Crediamo che sia invece corretto valutare l’apporto offerto dai serramenti in termini globali cioè in termini di riduzione delle perdite energetiche sia per conduzione (trasmittanza termica) sia per ventilazione (permeabilità all’aria dei serramenti e dei giunti di installazione).

Trattasi di aspetti già applicati sul mercato e pertanto ampiamente praticabili dalle PMI. Aspetti che, peraltro, sarebbero efficaci da subito senza inficiare lavori precedentemente programmati e preventivati.

Per implementare ciò ai fini delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici all’atto pratico, sarebbe sufficiente stabilire nel decreto legislativo che disciplinerà tali opportunità fiscali:

1. Limiti sulla permeabilità all’aria dei serramenti (attraverso la norma UNI 11173 “Serramenti esterni e facciate continue – Criteri di scelta delle caratteristiche prestazionali di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al carico del vento” che fornisce criteri per la scelta dei livelli prestazionali minimi di permeabilità all’aria (e anche di tenuta all’acqua e resistenza al carico del vento) di serramenti esterni (finestre, portefinestre, finestre su tetto, porte esterne pedonali) e facciate continue. Tali livelli prestazionali minimi sono definiti in relazione al “carico di vento di progetto” che, a sua volta, è funzione del contesto ambientale e della morfologia dell’edificio.)

2. La conformità dei giunti di installazione al requisito 5.3 della UNI 11673-1 “Posa in opera di serramenti – Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della progettazione”.

 

3. Interventi di sostituzione dei serramenti disciplinati dalle Detrazioni per ristrutturazioni edili (al 50%) e interventi di sostituzione dei serramenti disciplinati dalle Detrazioni per il risparmio energetico degli edifici (al 50%): quali differenze?

Nota

La legge di Bilancio 2018, per quanto riguarda gli interventi di sostituzione dei serramenti, ha equiparato al 50% le aliquote di detrazione di entrambe le detrazioni presenti in edilizia.

Le detrazioni per le ristrutturazioni edili oltre a comportare la redazione di minori prove documentali, implicano che i serramenti installati siano soggetti a limiti prestazionali meno stringenti rispetto ai medesimi oggetto di detrazione per risparmio energetico; questa scelta, di fatto, genera una involuzione del mercato sui temi del contenimento dei costi energetici.

Le Associazioni, quindi, si chiedono che senso avrebbe, per il singolo consumatore, optare per una detrazione che richiede maggiori prove documentali (e l’acquisto di serramenti più cari perché più performanti) ma che offre lo stesso beneficio in termini di detrazione.