Normativa

Decreti efficienza energetica. Mariotto, Anfit: “Meglio tardi che mai. Tuttavia si sarebbe potuto fare di più”

Il direttore dell'Associazione per la Tutela della Finestra Made in Italy dà il benvenuto ai tre provvedimenti ma già sottolinea alcune manchevolezze e il fatto che si sarebbe potuto essere più graduali ma anche più audaci .

Continuano a giungere in redazione i primi commenti di esponenti del settore serramenti e infissi sui tre decreti sull’efficienza eneregtica in edilizia pubblicati in anteprima dal Ministero dello Sviluppo economico e ancora da pubblicare in Gazzetta Ufficiale (vedi news). Dopo i commenti di Valeria Erba di Anit, dell’espeto ing. Giovanni Tisi e di Samuele Broglio di Confartigianato ecco un primo commento diPiero Mariotto, direttore di Anfit, l’associazione dei serramentisti per la tutela della finestra made in Italy, che si riserva di attendere la pubblicazione dei decreti in Gazzetta per un commento più approfondito.

“Il 26 Giugno scorso sono stati emanati gli ultimi tre Decreti attuativi dedicati all’efficienza energetica degli edifici.
Finalmente, dopo anni di attesa si conclude così la serie dei Decreti legge che con questi ultimi va a completare un percorso lunghissimo, cominciato nel lontano 1973 quando, in seguito alla prima crisi energetica nazionale venne emanata la famosa Legge 373. Quel provvedimento, pur non andando a modificare il metodo costruttivo nazionale, ne andò però a complicare l’iter amministrativo, con l’imposizione di una prima relazione tecnica redatta da tecnico abilitato.

Un secondo tentativo, visto il fallimento del primo, per cercare di modificare lo stato dell’arte si fece nel 1991 con l’emanazione della Legge 10/91, nata con l’onorevole intento di cercare di ridurre il consumo energetico nazionale, allora stimato in circa 50.000 miliardi di Lire annui (praticamente una manovra finanziaria di allora), di almeno il 20%, ma anche quella Legge, priva dei relativi Decreti attuativi risultò solo essere un provvedimento ancora più costoso perché richiedeva la redazione di un fascicolo ancor più laborioso da parte di un tecnico abilitato; sforzo inutile visto l’uso previsto di quel fascicolo, semplicemente da allegare al progetto iniziale e la “sparizione” della figura prevista del Certificatore Energetico.

Come ho infatti potuto constatare nel corso degli anni, non era prevista connessione tra la relazione di calcolo della Legge 10 di un edificio ed il suo progetto, né con la sua realizzazione, ovvero neppure le modifiche in corso d’opera venivano successivamente verificate nella relazione di calcolo depositata.
Nessuno parve essersi accorto di questa anomalia, neppure le imprese che in teoria avrebbero avuto modo di impugnare il fascicolo di calcolo per creare contenzioso con la Pubblica Amministrazione modificando i progetti originari e potendo di conseguenza spuntare prezzi più vantaggiosi. Credetemi: il rischio era reale e di una tale rilevanza che avrebbe veramente potuto modificare il settore delle Opere Pubbliche, se si fosse diffusa la notizia. In tutti questi anni ho più volte tentato di informarne le Pubbliche Amministrazioni, evitando di parlarne con le imprese, chiedendo accoratamente la corretta applicazione di una Legge nella quale ho sempre creduto ma che per anni è stata completamente disattesa dall’intero sistema delle costruzioni, dalla progettazione alla direzione dei lavori, sino alla loro realizzazione.

Solo dal 2005 in poi, con l’emanazione del Decreto Legislativo 192 e le sue successive modificazioni, abbiamo cominciato a parlare la lingua europea nel settore del risparmio energetico ed il mercato ne ha finalmente imboccato la strada, solo cioè quando sono state fornite le prime chiare indicazioni prestazionali che i materiali da costruzione dovevano rispettare.
E’ solo l’anno 2005, quindi, a fare da spartiacque tra un sistema rimasto per oltre quarant’anni bloccato per interessi di parte e l’autentico cambiamento.

Dieci anni dopo è stata ancora una volta l’Europa ad obbligarci all’emanazione di questi ultimi ma fondamentali tasselli dell’impalcato normativo in materia di risparmio energetico, Decreti pubblicati solo nel web e non dai normali canali istituzionali proprio perché arrivati, come al solito, all’ultimo secondo utile per evitare eventuali sanzioni da Bruxelles.

L’importanza di questi tre Decreti è palese sia perché di fatto concludono un percorso iniziato nel 1973 e sia perché la loro entrata in vigore, dal 1° Ottobre 2015 non concederà più alcun alibi al sistema delle costruzioni: è arrivato il momento di attuare il cambiamento che i consumatori Italiani stanno attendendo da troppi anni.

Al momento mi astengo da esprimere un parere tecnico circa i tre decreti emanati poiché preferisco attenderne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Da una prima analisi, però, non ho potuto fare a meno di notare che oltre alla mancanza della possibilità di utilizzare la UNI EN 10077-2 per un calcolo più raffinato della prestazione energetica dei serramenti, le tabelle relative ai requisiti energetici minimi dei serramenti presentano un miglioramento decisamente inferiore a quanto si sarebbe potuto fare.
Risultano soprattutto a dir poco stridenti le prestazioni indicate nella tabella relativa alle riqualificazioni energetiche (DM Requisiti Minimi, App. B) dove nella Zona Climatica F nel giro di una notte, quella tra il 31 Dicembre 2020 e il 1° Gennaio 2021, la prestazione cala di 0,7 W/mqK, quasi la metà! Anche le altre zone climatiche sono interessate a ribassi consistenti ma mai quanto quello della zona climatica F.

In un altro paese dove gli interesse della collettività hanno il posto d’onore sui particolarismi di categoria si sarebbe potuto procedere con maggior gradualità arrivando a risultati migliori, anche tenendo conto che si sarebbe dovuto metter mano ai criteri che individuano lo sgravio del 65%, ma siamo in Italia.

Trovo inoltre inappropriata la coesistenza di due tabelle con diversi valori prestazionali, una per l’ex novo ed una per le ristrutturazioni: tenendo conto che finestre in grado di fornire prestazioni elevate sono facilmente reperibili ovunque sarebbe stato più opportuno unificare le due tabelle, anche per non complicare ulteriormente il mercato.
Ulteriori riflessioni in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Piero Anfit, Anfit