Normativa

Decreti Efficienza energetica per l’edilizia e i serramenti. Il commento della redazione

I tre provvedimenti sono un bel passo avanti ma ci sono parecchi aspetti che preoccupano il settore dei serramenti e che sono da migliorare

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (vedi news) dei tre decreti sull’efficienza energetica la nostra edilizia fa un bel passo avanti. Bene la certificazione energetica degli immobili finalmente unica per tutta l'Italia, l’APE-attestazione di Prestazione energetica, unica anch’essa, i metodi di calcolo unici anch'essi, e i Requisiti minimi. Finalmente abbiamo un solido quadro normativo e regolamentare per avviarci verso gli edifici a energia quasi zero del 2019 (edifici pubblici) e del 2021 (edifici privati). Lo impongono le direttive europee, il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente e il risparmio economico.

A questo riguardo ho sempre in mente l’intervento dell’allora ministro della Pubblica Istruzione prof. Francesco Profumo che alla Camera dei Deputati, quattro anni fa, fece un bel esercizio davanti ai colleghi probabilmente assorti in altri pensieri. Lo riassumo: oggi lo Stato spende per il riscaldamento degli edifici scolastici 10 miliardi di euro circa. Sono edifici che sono dei veri buchi energetici degni della peggiore classe energetica, la G. Se improvvisamente, con un esercizio evidentemente immaginario, portassimo tutti questi edifici in classe energetica A, la classe migliore, spenderemmo solo 1,5 miliardi di euro. Il vantaggio per tutti, allievi anzitutto, sarebbe enorme. Per le casse dello Stato idem e così per l’ambiente.

Questo è comunque il futuro che ci aspetta. Il mondo dell’edilizia sarà sempre più efficiente energeticamente. Ma dei serramenti che succede ora? Si domanderà il lettore più attento. Come possiamo affrontare la nuova sfida? Siamo in grado di affrontarla per bene?
In questi giorni, dalla pubblicazione 'preventiva' dei decreti sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, non ho visto nessuno stracciarsi le vesti. Tuttavia, come fu per i decreti 192/2005 e 311/2006 il rischio per tutti gli operatori è sottovalutare la portata dei tre decreti e il loro impatto sui mondi della progettazione, delle imprese e degli utenti. Nel frattempo, anche sulla base dei commenti e delle considerazioni ricevuti e pubblicati in questi giorni, ci vengono alla mente alcune considerazioni sul merito della materia e sugli aspetti migliorabili dei decreti e che parecchi opinion leader hanno messo a fuoco in questi giorni su queste pagine.

Cominciamo per punti da:
trasmittanza termica degli infissi. I valori limite scendono di qualche decimo di punto ma nulla di drammatico. Probabilmente sarebbe stato opportuno un ulteriore gradino temporale tra il 1° ottobre 2015 e il 1° gennaio 2019/2021 per graduare la discesa dei valori;
trasmittanza termica degli infissi: non si tiene purtroppo più conto dell’insieme finestra+schermo che qualche decimo di punto in più lo assicurava come le norme internazionali prevedono;
trasmittanza termica degli involucri vetrati. I valori di legge (coeffciente H'T) scendono molto brutalmente da rendere difficile oggi l’involucro tutto vetro. Saremo l’unico paese al mondo ad avere questo ‘privilegio’?;
trasmittanza termica: nel corpus normativo è stato eliminato ogni accenno alla norma UNI EN ISO 10077-2 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Parte 2: Metodo numerico per i telai”. Si mantiene la UNI EN ISO 10077-1 (metodo semplificato) mentre non si cita la norma che offre il metodo più accurato e che è la norma oramai più utilizzata. Non è stato così con i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate per i quali valgono i due metodi, semplificato e accurato.
Gtot. E’ il valore di trasmittanza solare totale (vetro+schermo) che il serramentista o il rivenditore di porte e finestre dovrà dichiarare. Il valore deve essere inferiore a 0,35. Si dà il caso che non è obbligatorio installare gli schermi: il valore potrebbe essere raggiunto anche dal solo vetro;
sostituzione dei vecchi serramenti. E’ forse questo il punto più spinoso e doloroso per i serramentisti e i rivenditori. Due le problematiche.

La prima consiste nella necessità della Relazione tecnica che appare obbligatoria anche nel caso più semplice di manutenzione ordinaria.

La seconda appare al punto 5.2.2 dell’Allegato 1 del Decreto requisiti minimi. Per farla breve, la sostituzione delle finestre di un appartamento in un condominio a riscaldamento centralizzato dovrebbe essere accompagnata dalla installazione delle valvole termostatiche. Cosa non sempre possibile. Un doppio intervento – serramentista+idraulico – e una netta maggiorazione della spesa per il cliente finale che alla fine potrebbe anche disamorarsi della sostituzione delle finestre. Idealmente è perfetto peccato che si scontri con il buon senso, anche economico.

Questi i primi punti critici individuati. E probabilmente ce ne saranno degli altri. In ogni caso è bene ribadire che gli infissi non sono solo un bel contributo all'efficienza energetica ma sono tanto, tanto altro. Altrimenti si rischia di appiattirsi su una sola dimensione. E lì potrebbero vincere i fautori del low cost.

Ennio Braicovich, Direttore editoriale