La Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio ha pubblicato il DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13. Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Il tanto atteso decreto cessione crediti o meglio decreto-legge sulla cessione dei crediti da bonus edilizi è finalmente apparso nella Gazzetta Ufficiale di ieri 25 febbraio. Lo trovate qui sotto in allegato.
Lotta alle frodi
Porta il titolo DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13. Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili. Il provvedimento è entrato in vigore oggi 26 febbraio 2022. Sarà presentato alle Camere per la conversione in legge che dovrà avvenire entro sessanta giorni.
Il decreto-legge è il quarto provvedimento della serie “contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” nel giro di quattro mesi. Segue il DL n. 157/2021, la legge di Bilancio 2022 e l’articolo 28 del decreto Sostegni ter. Speriamo sia l’ultimo della serie “antifrodi”, il che non è detto perché il Parlamento ha il potere di cambiarne le disposizioni.
I punti salienti del Decreto cessione crediti
Il provvedimento riflette le anticipazioni che avevamo fornito una settimana fa (leggi qui). Esso allenta la stretta introdotta dall’articolo 28 del Sostegni ter e permette alle attività in edilizia di poter riprendere più agevolmente. Banche e istituzioni finanziarie permettendo.
Articolo 1
Porta il titolo Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche: interviene sugli articoli 121 e 122 del DL Rilancio n. 34. Dice sostanzialmente che lo sconto in fattura mediante cessione del credito e la cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi possono essere oggetto di “due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
Inoltre: “al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”. Questo al fine della rintracciabilità.
Altro punto: Il “credito d’imposta è cedibile, solo per intero”. Il che evita gli spezzatini.
Articolo 2
Contiene le Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche e modifica l’art. 119 del DL Rilancio n. 34.
In sintesi: “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1 -ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”
Modifica altresì il comma 14 del predetto articolo con riferimento al massimale della polizza assicurativa del tecnico abilitato: “«per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». Il che è un bel limite.
Articolo 3
Riguarda i Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale. Nel caso di dissequestro allunga i termini di utilizzo dei crediti di imposta “di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni.”
Articolo 4
Contiene le Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha per fine incrementare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Riguarda i lavori edili sopra i 70 mila euro di valore. Ed ha per oggetto “i benefici previsti dagli articoli 119, 119 – ter , 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63…”
Tali benefici potranno essere riconosciuti “solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
a cura di Ennio Braicovich
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