Normativa

Decreto Requisiti minimi e sostituzione serramenti. Tisi: “La Relazione tecnica ci vuole ma…”

Interviene nel dibattito l’ing. Tisi che sottolinea come il decreto preveda la Relazione tecnica anche nel caso della semplice sostituzione dei serramenti ma indica una via d’uscita: la procedura semplificata come nel caso della sostituzione delle caldaie.

Continua a suscitare dibattito la “scoperta” della Redazione che il Decreto Requisiti minimi (vedi decreti interministeriali del 26 giugno) impone la Relazione tecnica a cura del tecnico abilitato anche nel caso della sola sostituzione dei serramenti, come riportato nella news di questo sito del 17 dicembre.  Sull’argomento è già intervenuto il presidente di Confartigianato Legno Samuele Broglio (vedi news) sottolineando che la disposizione della legge sarà, ahinoi, “la tomba dei piccoli lavori dei serramentisti”.

Sul tema qui interviene l’ing. Giovanni Tisi, specialista di settore, esperto di marcatura CE per serramenti e schermature solari e collaboratore della rivista Nuova Finestra. Anzitutto Tisi traccia il quadro giuridico in cui ci si muove. In grande sintesi: la legge c’è e va rispettata. Tuttavia la strada per uscirne c’è: le Associazioni settore potrebbero proporre ai Ministeri una Relazione tecnica semplificata che non richieda nei piccoli lavori l’intervento del tecnico abilitato. Proprio come avviene nel caso della sostituzione delle caldaie. (eb)


Un decreto sempre fecondo

Il decreto interministeriale del 26/6, meglio noto come Requisiti Minimi, pur nelle sue scarne 20 paginette, si rivela sempre fecondo di novità e necessita di chiarimenti.

E’ di pochi giorni fa la notizia (vedi news) che un nutrito gruppo di associazioni di categoria, che, a vario titolo, rappresentano il mondo del serramento nelle sue varie declinazioni, ha steso una richiesta di chiarimenti ai ministeri competenti sugli aspetti meno chiari del decreto, ed ha proposto anche alcune importanti modifiche su parametri che diventa assai difficile rispettare.

Nemmeno in tale articolata richiesta però, si trova menzione del punto 2.2 del Decreto stesso, il quale, a una attenta lettura, pone un problema insormontabile alla realizzazione dei piccoli interventi di riqualificazione energetica, nei quali rientrano tutti gli interventi di mera sostituzione degli infissi, senza altre opere murarie che richiedano specifiche procedure amministrative (leggi SCIA, DIA o qualche altra sigla introdotta dal beneamato governo Letta col decreto ‘semplificazioni’)

Visto che le Associazioni tutte riunite non ritengono di dover chiedere chiarimenti su questo punto, è pacifico che il dettato del Decreto Interministeriale è per loro ben chiaro.

Poiché le leggi si rispettano, e LEGGI è plurale del sostantivo Legge e, contemporaneamente imperativo del verbo leggere, leggiamo insieme cosa dice il Decreto Interministeriale, già sicuri che la sua interpretazione sarà chiara, univoca e lampante per tutti.

Il nuovo decreto si compone di un testo principale, che definisce i principi, di un allegato che rappresenta il vero ‘corpo’ della nuova normativa, e di due appendici.

L’allegato, definisce all’articolo 1 gli ambiti di intervento e negli articoli successivi le prescrizioni per ciascun tipo di intervento.

Ai fini di questo decreto, esistono solo gli interventi di cui al punto 1.3 Nuove costruzioni e assimilabili, 1.4.1 Ristrutturazioni importanti e 1.4.2 Riqualificazioni energetiche, specificate come:

quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

 Lapalissiano: sostituire le finestre, d’ora in poi, si chiama, ai fini di questo decreto, ‘riqualificazione energetica’.

Poco più avanti si specificano due deroghe: la tinteggiatura e la mera manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento; quindi, nessuna deroga per la semplice sostituzione di un serramento rotto o dei serramenti di una singola unità immobiliare.

All’articolo 2 il decreto indica quali siano le procedure da seguire e la documentazione da produrre, per OGNI tipo di intervento, quindi ANCHE per gli interventi di riqualificazione energetica, che, abbiamo visto, comprendono la sostituzione delle nostre due finestre.

Il punto 2.2.1 recita :

 

Il progettista o i progettisti, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, conformemente alle disposizioni del comma 1 e 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo. Schema e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nel decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/2005.

 

Anche qui, tutto chiaro come il sole: per cambiare due finestre, necessita di apposita relazione del tecnico abilitato, che la stenda secondo i dettami dell’art.8 del 192/05; tale relazione non è la vecchia Asseverazione che, a suo tempo, era richiesta per accedere al 65% e che fu tolta a furor di popolo; no, è un calcolo decisamente più complesso e dettagliato, che, di sicuro, avrà un costo non indifferente.

A me, pare una stupidaggine, ma, probabilmente sono il solo a pensarla cosi, visto che, a 6 mesi di distanza dall’uscita del Decreto, nessuno pare preoccuparsene.

Qualcuno sosterrà che, in fondo, era già cosi anche prima, ma non è del tutto vero.

L’italica abilità a svicolare tra commi, decreti e definizioni, consentiva, con il vecchio decreto, di considerare la semplice sostituzione delle finestre una banale manutenzione ordinaria: per lo meno, non lo vietava.

Di conseguenza, laddove le Norme Tecniche Attuative del Piano di Governo del Territorio consentivano la sostituzione degli infissi come semplice manutenzione, la relazione di cui all’articolo 8 veniva semplicemente ignorata e non veniva chiamato in causa nessun tecnico abilitato.

Nella nuova formulazione, questa distinzione non c’è più: qualunque sia il titolo autorizzativo, e, quindi, anche in assenza di qualunque titolo, la relazione servirebbe e il tecnico dovrebbe esserci.

Oltretutto, tutta l’impostazione del decreto requisiti minimi prevede che vi sia un tecnico abilitato: i controlli da effettuare, i limiti da rispettare, le asseverazioni da stendere non possono essere certo messe in capo al serramentista, che non ha nè le competenze nè le autorizzazioni ad effettuare certi calcoli.

Con un minimo di onestà intellettuale, dobbiamo sicuramente convenire che questa fantomatica relazione non ha mai goduto di troppo credito presso gli Uffici Tecnici comunali; è esperienza comune che spesso non se ne trova traccia nemmeno in interventi ben più importanti che la sostituzione di due finestre; il Comune non la chiede, il tecnico, anche se presente, non la fa, o la scarabocchia più o meno a caso.

Quindi, perché mai sollevare il problema?  Già non c’era prima anche quando sarebbe servita, e se veniva fatta restava lettera morta, e ci stiamo a preoccupare che venga fatta ora, anche dove non serve a nulla?

SI, sollevo il problema: se una legge è sbagliata, cervellotica, inutile, contraddittoria questa va cambiata, corretta e adeguata allo scopo; ignorarla, sperando che nessuno mai controlli (e, oggettivamente, nessuno controlla mai) sarà anche comodo, sarà anche vezzo nazionale (qualcuno la chiama virtù), ma rimane sbagliato.

Suggerimenti?  Aggiungiamo alla corposa lettera di chiarimenti una richiestina piccola piccola: visto che il decreto prevede l’eccezione per la semplice sostituzione della caldaia con un’altra dello stesso tipo, chiediamo che questa procedura semplificata possa valere anche per la sostituzione dei soli serramenti in una singola unità immobiliare, senza la presenza del tecnico competente, o, meglio, con la presenza del tecnico solo in funzione di asseverazione del rispetto dei parametri previsti.

In un sol colpo allineiamo il DM requisiti minimi alla legge che istituisce lo sgravio fiscale del 65%, mettiamo un freno agli incentivi bancomat su cui anche qualche associazione di consumatori ha iniziato a porsi dubbi e a sollevare perplessità, e facciamo in modo che l’apporto del tecnico sia funzionale allo scopo e non solo un mero adempimento burocratico.

L’alternativa? E’ che un giorno qualche solerte funzionario dell’Agenzia delle Entrate più attento alla Legge che a promuovere mezzo punto di PIL, voglia vederci chiaro e, analizzando un po’ di pratiche di incentivo, si accorga che son tutte da rigettare, perché effettuate in contrasto con le leggi vigenti.

ing Giovanni Tisi