Normativa

Detrazione 65% per immobili strumentali. OK dall’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 11/E riaffermata la possibilità di porre in detrazione l’installazione di caldaie e infissi esterni realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività

Possono le ditte individuali o le società che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi porre in detrazione (oggi al 65%) le spese per interventi di risparmio energetico quali per l’appunto l’installazione di caldaie e di infissi esterni eseguiti su immobili strumentali all’interno dei quali viene svolta l’attività della ditta o della società?

Il tema che riguarda molte industrie e attività è affrontato in maniera esaustiva dal punto 6 della Circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 maggio 2014 (vedi allegato) a seguito di una richiesta di precisazione. E’ noto che tra i soggetti beneficiari delle detrazioni oltre alle persone fisiche vi sono anche i soggetti che conseguono un reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitale) se eseguono l’intervento di riqualificazione energetica sull’immobile che essi posseggono a qualunque titolo. Ben venga, comunque, questa precisazione dell’Agenzia, che riguarda le aziende che installano caldaie o infissi, che però dovranno porre adeguata attenzione alla “corretta applicazione dei principi contabili”.

Ecco a seguire la domanda e la risposta dell’Agenzia.
(eb)


6. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
6.1 Interventi eseguiti da ditte individuali o società su immobili strumentali presso i quali è svolta l’attività

D: Si chiede di conoscere se siano detraibili le spese sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%), per l’installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l’attività.

R. L’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n 296 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, consiste nel riconoscimento di una detrazione di imposta (ai fini IRPEF o IRES) sulle spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti o parti di essi. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, e successive modifiche e integrazioni, sono state definite le modalità di attuazione dell’agevolazione in commento per quanto concerne i soggetti ammessi alla detrazione, la tipologia degli interventi e gli adempimenti necessari.

Con riferimento ai soggetti che possono avvalersi della detrazione, l’art. 2, comma 1, del citato decreto stabilisce che la stessa compete alle persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni – agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi ovvero su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti. Con circolare n. 36/E del 2007, par. 2, è stato specificato che l’agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia – che compete per i soli edifici residenziali – interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli immobili strumentali.

Con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire della detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l’attività – si osserva che la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell’ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti. In tal caso, coerentemente con quanto affermato nella circolare n. 121/E del 1998, par. 2.3, sussistendo gli altri presupposti, la detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all’intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell’intervento, la mano d’opera diretta, i costi industriali imputabili all’intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili.