L’Ente ha rivisto la guida sulle schermature solari criticata per tanti aspetti
Enea ha messo online sul proprio sito una revisione del (clicca qui di seguito) Vademecum per l’Uso: Schermature solari ai fini della compilazione dell’Allegato F del proprio sito destinato ad accogliere le richieste di detrazioni fiscali del 65% per le schermature solari esterne. Il nuovo testo contiene qualche precisazione in più rispetto al testo rilasciato a inizio aprile e che aveva suscitato una bordata di proteste tra cui in prima linea le nostre (vedi news).
Sostanzialmente il Vademecum precisa le tipologie di schermature solari ammissibili ai fini delle detrazioni fiscali del 65% affermando che esse:
– Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
– Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
– Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
– Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
– Devono essere mobili;
– Devono essere schermature “tecniche”;
– Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
– Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.
Ben vengano queste precisazioni anche se, a una prima lettura, non comprendiamo alcuni punti quali:
-l’inserimento delle schermature applicate all’interno della superficie vetrata quando il Dlgs 311/2006 parla sempre di schermature solari esterne;
– schermature ‘tecniche’ (occorrerebbe precisare meglio il concetto);
– l’assenza di ogni riferimento a un impianto di condizionamento visto che il principio della legge è quello di applicare le schermature solari esterne mobili ai fini del contenimento energetico.
Lascia forti dubbi la considerazione che l’Allegato M del DLgs. 311/2006 non sia più valido in quanto sostituito dall’Allegato B del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009. L’affermazione si basa sull’art. 7 del DM 26/06/2009 (Modifica allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni). Ora questa indicazione sovvertirebbe l’ordine della gerarchia delle fonti giuridiche: un DM non è più ‘forte’ di un Dlgs. Anzi è vero il contrario. Il decreto di un Ministero lascia il passo al decreto legislativo “atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento)” (fonte Wikipedia). Per cancellare l’efficacia di un Dlgs ci vorrebbe almeno un altro Dlgs, più recente.
Evidentemente di quello che appare un pastiche giuridico Enea non porta alcuna colpa.
Sicuramente l’Allegato M del Dlgs. 311/2006 è stato ripreso pochi mesi fa dalla Legge di Stabilità 2015 approvata dal Parlamento. Ci domandiamo come sia possibile che i tanti consiglieri giuridici di Parlamento, Governo e Presidenza della Repubblica non abbiano notato il riferimento ad un Allegato (l’M) decaduto in quanto sostituito dall’allegato B al DM 26/6/09 in forza dell’art. 7 dello stesso DM? Sarebbe davvero curioso. Per queste ragioni riteniamo che il riferimento giuridico in questa materia sia tuttora l’Allegato M con i suoi riferimenti alle Schermature solari esterne e alle normative di prodotto.
Infine la stessa interpretazione di Enea (che è un’interpretazione giuridica) cozza frontalmente con quanto affermato all’inizio del Vademecum per l’uso cui viene attribuito “il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza“.
Anche in altri punti il documento appare ancora debole ma comunque migliore rispetto al primo Vademecum. Dopo questo primo intervento ci auguriamo che il documento possa essere ancora migliorato.
(eb)
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