Sconcerto e delusione tra gli operatori del mondo delle schermature solari esterne e dei serramenti
Dieci giorni dopo l’attivazione del sito Enea destinato ad accogliere le pratiche di detrazioni fiscali per il risparmio energetico la confusione e lo sconcerto tra utenti, operatori e progettisti sono ai massimi livelli. Particolarmente tra serramentisti, rivenditori di porte e finestre e, ovviamente, specialisti delle chiusure e degli schermi oscuranti. La delusione è particolarmente cocente in quanto fino a oggi Enea, e al suo interno il Gruppo Efficienza Energetica, nonostante mille difficoltà, era stato molto efficace nel gestire il sito destinato ad accogliere le dichiarazioni per le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico.
Il sito Enea “Efficienza Energetica – Anno 2015 Invio dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali L. 296/2006” è stato attivato il 1° aprile. A nostro avviso, in modo particolare l’Allegato F destinato ad accogliere le richieste di detrazioni fiscali come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, si rivela ampiamente insoddisfacente, confusionario e pure fuorviante. Illustriamo punto per punto le nostre osservazioni critiche.
Prima di accedere al sito leggiamo con attenzione un Vademecum per l’uso: Schermature solari uscito il 3 aprile (sic!), messo a punto dall’Enea “sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza”. Notiamo che si riferisce all’installazione di sistemi di schermatura “di cui all’Allegato M del Dlgs del 29/12/2006”, senza scendere nei particolari e senza riportare l’Allegato M (che è il cuore del tutto, vedi allegato) e senza specificare quali schermi sono ammessi alle detrazioni. Notiamo anche che il titolo esatto della parte che ci riguarda dell’Allegato M è “Schermature solari esterne”. Quell’esterne eliminato ci lascia perplessi, come vedremo più avanti.
Balza all’occhio che le “schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista”. Bene!
Leggiamo il Vademecum per l’uso fino alla nota finale:
N.B. Nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) occorrerà inserire valore “0” (zero).
Ci colpisce. Non capiamo molto. Siamo un po’ sorpresi ma andiamo avanti.
Entriamo da utenti nel sito Enea e troviamo subito una scritta in lettere capitali piuttosto sorprendente e impostata graficamente in maniera piuttosto sgraziata:
ENEA SI SCUSA PER IL RITARDO NELL’APERTURA DEL SITO ATTRAVERSO CUI TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE DETRAZIONI FISCALI DEL 65%, PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONCLUSI NEL 2015. ALCUNI DUBBI INTERPRETATIVI CHE IL TESTO DELL’ARTICOLO 1, COMMA 47, DELLA LEGGE DI STABILITA’ PER L’ANNO 2015, PONE IN ORDINE ALLE NUOVE FATTISPECIE DI LAVORI AMMISSIBILI ALLE DETRAZIONI (CALDAIE A BIOMASSA E SCHERMATURE SOLARI), SONO ALLA BASE DEL PREDETTO RITARDO. LA PREDETTA ATTIVITA’ INTERPRETATIVA ESULA DALLE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI DI ENEA.
Sappiamo che il testo definitivo della Legge di Stabilità è stato approvato a ridosso di Natale (ma le bozze erano note a tutti già da metà ottobre). Ci domandiamo subito come mai dopo più di 100 giorni l’Agenzia nazionale per l’energia sostenibile non sia stata in grado di ottenere dal Ministero per lo Sviluppo economico (quello competente) una interpretazione autentica della Legge. Un lettore più perfido (e dietrologo) potrebbe anche immaginare che si tratti di un piccolo gesto di contestazione verso il Ministero. Andiamo oltre.
Superiamo la sorpresa iniziale, ci accreditiamo con indirizzo email e password e accediamo alla procedura per la compilazione e l’invio della dichiarazione di detrazione.
Eseguiamo i passi uno ad uno: compiliamo i dati anagrafici, inseriamo i dati dell’immobile oggetto dell’intervento e quindi selezioniamo l’intervento 345c) Schermature solari.
Accediamo finalmente all’Allegato F. Non troviamo nella pagina e nel sito una guida qualunque, un dizionario che aiuti a interpretare.
Compiliamo i diversi punti da 1 a 11. Ci viene chiesto di tutto fino ai dati identificativi dell’impianto termico, tipo di generatore e tipo di combustibile. Degli impianti di condizionamento nemmeno l’ombra. Eppure le schermature solari esterne servono, dice il Dlgs 311/2006 proprio a ridurre il carico solare estivo, e quindi il fabbisogno energetico estivo apportando un concreto risparmio energetico alle spese di condizionamento. Negli anni passati Assites, ora in Unicmi, aveva fatto splendide battaglie in merito, anche con l’aiuto di documenti Es-so, la federazione europea delle schermature. La ratio della legge vorrebbe che se non c’è impianto di condizionamento niente detrazione fiscale per gli schermi solari esterni.
Arriviamo al cuore dell’Allegato F: il punto 12. Schermature solari dove ci vengono proposti 6 menu.
Apriamo il primo: Tipologia schermatura. Tre le opzioni offerte: interna, esterna, integrata.
La prima – interna- ci lascia perplessi. Il titolo dell’Allegato M del Dlgs. 311/2006 è chiaro “Schermature solari esterne”. Perché inserire una voce che la Legge non prevede? Si presta ad errori e risulta incomprensibile all’utente finale che è uno dei destinatari del sito. Il nostro italico consumatore arriva a immaginare perfino che si tratti di una trappola per indurlo all’errore per “bastonarlo” in fase di eventuale controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La voce ‘integrata’, senza un dizionario d’appoggio, appare all’utente finale altrettanto incomprensibile. Lo potremmo riferire ai “Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate” di cui all’Allegato M alle voci UNI EN 13363-1 e UNI EN 13363-2. Ma è solo una nostra interpretazione.
Clicchiamo sulla voce “esterna”. E continuiamo.
Inseriamo i dati relativi alla superficie della schermatura e della superficie finestrata protetta e specifichiamo l’esposizione. Anche qui qualche dubbio ci assale. Ha un senso l’esposizione a Nord? Hanno un senso le schermature solari con esposizione a Nord? A Nord est o Nord Ovest? Il nostro consumatore è sempre più perplesso. Che si tratti di un’altra trappola?
La quinta voce è Classe schermatura solare. Il menu ci offre le seguenti opzioni: 0,1,2,3,4. Anche qui nessun riferimento, nessuna guida. Che fa il consumatore finale? Si dà da fare. Scopre su internet che la norma di riferimento potrebbe essere la UNI EN 14501:2006 – “Tende e chiusure oscuranti – Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classificazione”, che classifica la prestazione di una schermatura solare in 5 classi di fattore solare gtot (che dipendono anche dal tipo di vetro utilizzato):
gtot > 0,50 (classe 0 – giudizio decisamente minimo)
0,35 < g tot < 0,50 (classe 1 - giudizio minimo),
0,15 < g tot < 0,35 (classe 2 - giudizio moderato),
0,10 < g tot < 0,15 (classe 3 - giudizio buono),
g tot < 0,10 (classe 4 - giudizio ottimo).
L’opzione “0” per la Classe schermatura solare fa trasalire il consumatore e pure la “1”. Che senso può avere installare uno schermo solare esterno dalla minima efficacia?
Caparbio, l’utente arriva perfino a scoprire grazie ad internet che esiste un Decreto Legge il DL 145/2013 (“Destinazione Italia”) convertito in legge, che ha riconosciuto l’importante ruolo delle schermature solari all’interno del calcolo della prestazione energetica dell’edificio. E che al comma 8 bis recita: “Ai fini del rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore“.
Ora qui non si tratta certamente di rilascio di certificazione energetica di un edificio ma Enea avrebbe dovuto per pudore non ammettere almeno gli schermi in classe 0 e 1 chiedendo naturalmente appoggio e conforto al Ministero dello Sviluppo economico.
Confuso più che mai a questo punto l’utente finale chiede al proprio fornitore il valore gtot della propria schermatura solare esterna e il fornitore comincia a sua volta a chiedere ai propri fornitori che in molti cadono dal pero. Per fortuna, colto il problema e sfruttando l’opportunità, ora si stanno facendo avanti in molti: consulenti energetici, istituti qualificati (e anche meno qualificati), associazioni.
Più facile da compilare la penultima voce: Materiale schermatura. Qualche dubbio invece sull’ultima: Meccanismo di regolazione. Qui la perplessità nasce dal dubbio se lo schermo è regolato in “automatico” o sia “servoassistito”. Un dizionarietto avrebbe potuto aiutare i tanti che non conoscono la differenza tra i due termini.
L’ultimo dubbio: non vediamo mai menzionate le parole “scuri, tapparelle, persiane” . Ci domandiamo se queste siano incluse dall’Allegato F. Per fortuna ci conforta, si fa per dire, l’Allegato M con la citazione della norma UNI EN 13659 Chiusure oscuranti che ingloba le tre merceologie. Anche qui, ci si domanda, che classe di schermatura solare avranno? Nessun aiuto da Enea purtroppo.
Siamo agli sgoccioli. Il punto 13 è uno scoglio terribile: Risparmio energetico stimato [kWh]. Ci si domanda quanto potremo risparmiare con le tende o le sue persiane. L’aiuto, se così si può chiamare, viene dalla famosa noticina N.B. del Vademecum per l’uso cui accennavamo all’inizio:
“Nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) occorrerà inserire valore “0” (zero).”
Va bene il risparmio fiscale del 65% per gli schermi solari esterni ma il risparmio energetico uguale a zero, questo no! Ci si domanda subito come farà il Ministero dello Sviluppo economico o l’Enea a giustificare davanti alla Commissione europea che in Italia si offre un vantaggio fiscale enorme, senza pari al mondo, per avere un risparmio energetico uguale a zero? Per di più certificato da Enea. Chapeau! Per di più si tratta di un premio agli schermi solari senza accertarsi se c’è un impianto di condizionamento in casa!
Forse ora si capisce perché Enea è commissariato. E a Bruxelles, si prepari Matteo Renzi, si riderà come ai tempi del Berlusconi.
In tutto questo bailamme, a dieci giorni dall’apparizione del sito 2015 di Enea, stupisce il silenzio del mondo del serramento e delle Associazioni. Si è fatta sentire agli inizi di aprile Unicmi affermando di voler “sollecitare ENEA a fornire indicazioni in tempi rapidi sui punti che necessitano di chiarimenti ed indicazioni operative”. Da nessun altro abbiamo sentito commenti o osservazioni. Che lavorino tutti sotto traccia? Forse è ora che tutti si parlino tra di loro. E che tutte le Associazioni vadano assieme al Ministero dello Sviluppo economico. Di un Enea così fatto c’è poco da fidarsi.
Ennio Braicovich
Una breve ricapitolazione dei retroscena
La Legge di Stabilità 2015 ha previsto per la prima volta l’agevolazione fiscale del 65% per le schermature solari esterne affermando che la detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente “per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro”. Così recita il comma 47 del suo unico articolo la Legge di Stabilità 2015 diventata operativa con la pubblicazione della Legge 23.12.2014 n° 190 in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre e l’entrata in vigore il 1° gennaio 2015.
L’Allegato M del Dlgs. n. 311/2006 cita come riferimento per le SCHERMATURE SOLARI ESTERNE, notare il titolo, le norme:
-UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
-UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
-UNI EN 14501 Benessere termico e visivo, caratteristiche prestazionali e classificazione;
-UNI EN 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato;
-UNI EN 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato.
Il provvedimento, da lungo tempo atteso dal settore, riconosce il ruolo importante giocato dai diversi tipi di schermi esterni in termini di efficienza energetica degli immobili grazie al risparmio energetico estivo per le tende esterne previste dalla UNI EN 13561 e per gli oscuranti (scuri, persiane, avvolgibili) previsti dalla norma UNI EN 13659. Questi ultimi – scuri, persiane, avvolgibili – giocano anche un importante ruolo di risparmio invernale, già riconosciuto in precedenza in termini di detrazioni fiscali del 65% ma solo se installati congiuntamente alla sostituzione dei vecchi serramenti con dei nuovi. La Legge di Stabilità 2015 apre la strada alle detrazioni del 65% per i casi di semplice sostituzione dei vecchi scuri, tapparelle e persiane.
Il provvedimento non nasce a caso visto che già il Dlgs. n.311/2006 rende obbligatoria l’adozione di schermature solari esterne per tutti gli edifici nuovi o ristrutturati con superficie superiore a 1000 m2.
All’interno del Dlgs. n. 311/2006 viene precisato che le schermature solari sono “sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici o ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”. Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, il decreto sottolinea l’importanza del ruolo del progettista che “valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare”. Quindi schermi mobili ed esterni alla superfice vetrata (ma non lontani dalla parete) che riducono le spese per la climatizzazione estiva, che quindi ci deve essere.
Il ruolo delle schermature solari è già stato riconosciuto con appositivi incentivi all’interno del cosidetto Conto termico di cui al DM 28/12/12 che però non è mai decollato. E anche la legge n. 90/2013, all’articolo 15 comma 1-bis, prevede incentivi fiscali per le schermature solari laddove si affermava “dell’opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari…”. Un comma che purtroppo è stato “dimenticato” per strada.
Finalmente oggi il contribuente può porre in detrazione al 65% le spese per le schermature solari esterne posate entro il 31 dicembre 2015. Ma che confusione nel sito di Enea! Non è un gran servizio al Paese, all’ambiente, agli operatori dell’edilizia e sopratutto ai consumatori finali.
Ma c’è di più. Tutta questa mala gestione delle informazioni per gli utenti finali e gli operatori dell’edilizia getta discredito sull’intero sistema delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico per le quali tanto si è lottato. Era questo quello che si voleva?
Nel frattempo siamo arrivati a metà aprile e prima che il sito venga sistemato si arriverà a metà anno.
(eb)
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