Normativa

Detrazioni ecobonus sì, senza inviare la pratica ad Enea

Sentenza devastante della Commissione tributaria regionale per la Toscana che dà ragione a una contribuente che non aveva inoltrato la pratica del suo intervento di risparmio energetico

Si ha diritto alle detrazioni ecobonus anche se il contribuente non invia la documentazione ad Enea. Questa è la sentenza devastante, e per noi scandalosa, della CTR Commissione tributaria regionale per la Toscana secondo cui l’invio ad Enea non è finalizzato al controllo ma ha una natura puramente cognitiva, come riporta oggi il Sole24Ore a pag. 37.

La storia vede da un lato una contribuente che esegue lavori di efficientamento energetico ma dimentica di inviare la richiesta corredata della necessaria documentazione tra cui l’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato. Eseguendo un controllo formale l’Agenzia delle Entrate si rende conto del fatto e disconosce il diritto alla detrazione alla contribuente. La quale ricorre presso la Commissione tributaria provinciale di Grosseto che le dà torto. Nuovo ricorso presso la Commissione tributaria regionale per la Toscana, la quale, con la sentenza 3 novembre 2020, numero 790, le dà ragione precisando che la trasmissione della documentazione non è finalizzata a consentire un controllo ma ha natura meramente “ricognitiva”.

La base giuridica della sentenza del CTR della Toscana è la normativa legislativa in merito, la legge 296/2006 e il Decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, che non prevede la decadenza dai benefici fiscali nei casi di omessa o tardiva trasmissione ad Enea della documentazione dei lavori di efficientamento energetico eseguiti.

La sentenza, che in sé potrebbe essere anche perfetta (ma è tutto da vedere), certamente si fa beffe come minimo del decreto interministeriale firmato Mise che affida ad Enea i controlli a campione sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni ecobonus per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

Si tratta del DECRETO 11 maggio 2018 Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90. (18A05858).

E senza invio della documentazione Enea non sarà in grado di eseguire i controlli. Dopo la sentenza del CTR prevediamo facilmente che ci sarà una fuga di massa dall’obbligo di comunicazione dei lavori di risparmio energetico eseguiti attraverso il portale Enea. E addio ai controlli del risparmio energetico annuale che l’Italia deve comunicare all’Unione europea per obbligo comunitario e che vengono ben riassunti nel Rapporto RAEE e nel Rapporto Detrazioni fiscali. Il che non è un gran viatico per il ricorso ai fondi comunitari del Recovery Fund per il Superbonus 110%.

Ma, oltre a ciò, la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Toscana si fa beffe degli oltre tre milioni di contribuenti italiani che nei tredici anni di ecobonus hanno fatto le cose per bene e hanno faticato per inoltrare la documentazione ad Enea per avere diritto alle detrazioni ecobonus.

a cura di Ennio Braicovich