Basta che il fornitore estero sia soggetto non residente e non abbia una banca di riferimento in Italia. Lo conferma la rubrica L’Esperto risponde de IlSole24Ore di ieri
Che la ritenuta d’acconto dell’8% penalizzasse i fornitori italiani e esteri residenti in Italia in regola lo si intuiva da tempo. La conferma è venuta da una autorevole fonte: la rubrica L’Esperto risponde, supplemento del Il Sole24Ore di ieri 7 marzo 2016 con il quesito 844 pg. 307-308 Numero 10.
L’esperto fiscale risponde a un contribuente italiano di Gabicce Mare che vuole fare dei lavori di ristrutturazione ricorrendo a un fornitore estero, di San Marino nel caso. Egli chiede se sia possibile porre le relative spese in detrazione al 50% previste dal cosiddetto bonus casa. Inoltre domanda se la banca riesce ad applicare la ritenuta prevista dalla legge di Stabilità del 2015 nella misura dell’8%.
La risposta de L’Esperto non lascia dubbi:
“se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e, correlativamente, non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale – del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato – possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal Paese estero. La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata, unitamente agli altri documenti richiesti, per essere esibita in sede di controllo”.
Addio quindi all’8% che viene invece inflitto a fornitori italiani ed esteri in regola (che pagano le tasse nel nostro paese, i contributi, sono dotati di conto corrente…). È una situazione di palese disparità di trattamento fiscale che appesantisce i conti di chi è in regola e favorisce chi non lo è e che richiede a nostro avviso un intervento da parte delle Associazioni del mondo edilizio e del settore del serramento.
Ovviamente il caso è identico anche per la ritenuta d’acconto dell’8% per i lavori di risparmio energetico che godono delle detrazioni del 65%.
(eb)
In allegato il quesito 844 de L’Esperto risponde
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