L’esperto Piero Mariotto: la prestazione di resistenza al carico del vento è la prima ad essere dichiarata nella etichetta prestazionale della Marcatura CE dei serramenti
Continua il dibattito tra gli esperti Samuele Broglio e Piero Mariotto sulle prestazioni essenziali obbligatorie per i serramenti da dichiarare in DoP e in marcatura CE. Qui Mariotto risponde all’ultimo (di una serie) intervento di Broglio che replicava a un primo intervento di Mariotto. Senza leggere queste premesse sarà difficile comprendere pienamente il contenuto dell’intervento.(EB)
Dibattito. Caro Broglio, hai ragione ma non del tutto…
Con questa mia ulteriore risposta a Samuele Broglio desidero ringraziarlo pubblicamente perché con i suoi articoli ha sollevato il problema relativo alle prestazioni minime dei serramenti. Un tema a me molto caro e del quale non si parla praticamente mai.
Samuele Broglio, con il quale in passato abbiamo già incrociato i nostri “fioretti”, è persona che stimo moltissimo e non posso che dirmi perfettamente d’accordo con quanto da lui affermato circa gli obblighi, legati alle Leggi e non alle Norme. Tuttavia, essendo lui un “Opinion Leader” nel settore del serramento, ogni suo scritto o suggerimento viene seguito dagli addetti ai lavori e sento il dovere di sgombrare il campo da possibili ambiguità.
Grande attenzione al calcolo prestazionale
Ai serramentisti vorrei, infatti, comunicare quanto sia importante seguire le indicazioni normative in un periodo come questo, laddove la richiesta dei Bonus e Superbonus, che impongono grande attenzione nel calcolo prestazionale, sarà seguita da inevitabili controlli e verifiche.
D’altro canto, nel mio precedente intervento non c’era nessuna intenzione di interpretare la Norma in maniera “vetero-bizantina” ma solo la chiara volontà di confermarne l’importanza. E, tirando le somme, anche Broglio ammette nella parte finale del suo articolo.
Ammetto il mio errore relativamente all’allegato 1 del CPR quando ho posizionato il requisito al carico del vento come primo requisito e con come quarto. Tuttavia, vorrei ricordare in questo dibattito che la prestazione di tenuta al carico del vento è la prima ad essere dichiarata nelle etichette prestazionali, come verificabile da etichetta allegata quasi a volerne sancire l’importanza basilare.
Qualcuno, poi, mi spiegherà la scelta del normatore di inserirlo al primo posto nell’etichetta (vedi immagine a qui sotto).
Entrando nel merito delle questioni
Non ho poi particolarmente gradito la parte finale della risposta di Samuele Broglio dove arriva alle conclusioni pratiche (cito testualmente, ndr):
“..Un serramento “normale” (che so, 1400 x 2500 a due ante) installato in condizioni “normali” (non al ventesimo piano), se eseguito utilizzando le tecniche in uso oggi (ferramenta multipunto, vetri stratificati, sezioni elevate obbligatorie di per sé per raggiungere i valori Uw richiesti per legge), ben difficilmente avrà problemi dal punto di vista del carico del vento….”.
Perché non mi piace questo suggerimento? Perché con questa frase il serramentista si sente “sdoganato” (ovvero legittimato a fare quello che vuole, NdR): – “Quando mai andrò a posare al ventesimo piano? Vado avanti come sempre ho fatto. D’altronde anche Broglio me lo ha confermato.”
Il rischio che ciò accada è quanto mai probabile…
Tuttavia la norma UNI 11173 “suggerisce” che già dal terzo piano in poi (e non dal ventesimo come suggerito da Samuele Broglio) la prestazione di tenuta al vento deve essere almeno in classe 3. E se i relativi ITT non coprono questo valore cosa può succedere? Non ci sono scappatoie.
Elementare: va calcolata o verificata.
Nessun problema per quanto riguarda la tenuta al vento: la UNI EN 14351 ci consente di poterne calcolare i valori. Comodamente reperibili in commercio ci sono poi dei software validati da Ente Terzo di facile utilizzo, che attraverso le formule della Tecnologia delle Costruzioni possono verificare i valori della tenuta al vento.
Dovremmo anche porci la seguente domanda: Chi stabilisce le prestazioni minime di tenuta Aria, Acqua e Vento? Il serramentista, a sua discrezione? Di conseguenza la UNI 11173, addirittura revisionata nel 2015, cosa l’abbiamo predisposta a fare?
E la tenuta all’acqua?
Samuele Broglio, oltre ad una disamina precisa circa la non-obbligatorietà della richiesta della prestazione relativa al carico del vento punta l’attenzione sull’altra prestazione fondamentale, curiosamente anche questa non soggetta ad obbligo di Legge: la tenuta all’acqua.
Il capitolo è molto importante anche in relazione ai test ITT. Nel corso degli anni ho avuto l’opportunità di visionarne moltissimi presso le aziende con le quali ho collaborato e li ho trovati quasi tutti con caratteristiche inferiori alla revisione 2015 della Norma UNI 11173.
Tanto per fare un esempio: in zona vento 1 (la più mite) dal terzo piano in poi è richiesta almeno una prestazione di tenuta all’acqua pari ad 8a per serramenti esposti. Quindi, se gli ITT non coprono almeno 8a di tenuta all’acqua in caso di contenzioso il problema si fa serio. Soprattutto se nei documenti della Marcatura CE viene dichiarata una prestazione pari a 6a o 7a, senza aver comunicato al committente che i serramenti forniti hanno prestazioni inferiori alla norma. (!!!)
Tra colpi di vento, bombe d’acqua ed altri eventi metereologici estremi i rischi aumentano poi in maniera esponenziale.
Acqua e vento: prestazioni fondamentali
Fra l’altro Ennio Braicovich mi ha fatto presente che già nel 1981, il primo Manuale dei Serramenti in Alluminio, conteneva le formule di calcolo per la verifica delle prestazioni al carico del vento. Esse venivano normalmente utilizzate dai serramentisti per stabilire la migliore tipologia di serramento da montare e di profili da utilizzare.
In seguito, il sistema ha semplicemente “dimenticato”….
La Marcatura CE poi ha contribuito a “normalizzare” la situazione dando l’impressione al serramentista che con pochi test ITT e qualche documento in più ci si potesse considerare in regola…
La tenuta all’acqua e la resistenza al carico del vento sono prestazioni FONDAMENTALI per le quali però c’è una misteriosa vacatio legis: non per questo possono essere ignorate lasciando al serramentista l’onere e il rischio di una dichiarazione di prestazione NPD.
I progettisti chiedono prestazioni certe e così lo Stato, quando concede agevolazioni come i vari Bonus.
Il serramentista deve almeno verificare la rispondenza alla Norma e, così facendo, potrà confermare ciò che l’intuizione e l’esperienza gli suggerivano, attingendo al patrimonio che la Norma, studiata da esperti e tecnici del settore, contiene.
Non esistono soluzioni friendly: le Norme vanno utilizzate perché sono state studiate per limitare il più possibile gli errori costruttivi e per distinguere la professionalità dalla superficialità.
Le Norme servono a garantire il consumatore finale e a garantire il serramentista da eventuali cause civili. Perché, anche se non sono obbligatorie, le Norme vengono richiamate dal Codice Civile in caso di contenzioso.
Le Norme vanno applicate e il fatto che non siano obbligatorie non esenta il professionista dal loro utilizzo.
Piero Mariotto, Mariotto Consulting
a cura di EB
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