In risposta ad un interpello l’Agenzia delle Entrate ammette - per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione nel caso di un edificio residenziale unifamiliare - la possibilità che la dimensione degli infissi possa variare ma “a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante”.
E’ possibile variare la dimensione dei serramenti negli interventi di Superbonus? I clienti pongono spesso questa domanda per esigenze di maggior funzionalità e miglior godimento, di strette esigenze tecniche o quando si accorgono che gli interventi rischiano di restringere la luce del foro finestra e di apportare, quindi, una perdita di luce. A volte emerge pure l’esigenza di spostare il posizionamento dell’infisso.
Superbonus e dimensione delle finestre
A questa domanda alquanto diffusa replica l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 524/2021 all’interpello di un contribuente. E la risposta è sì ma a certe condizioni. In pratica si può variare la dimensione degli infissi: “per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico“.
Il caso
Il caso prospettato riguarda la ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui vengono eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio. Un tipico intervento da Superbonus.
Come intervento “trainato”, spiega il contribuente, vengono sostituiti anche gli infissi sia del piano terra che del primo piano, il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) dovrà essere traslato 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione.
Ciò comporterà la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Inoltre, una porta finestra verrà aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano terra verranno accorpate in un’unica finestra di maggiori dimensioni.
L’Agenzia mette in guardia
Inquadrato così il problema il contribuente chiedeva con il Suo Interpello se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti possano essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici. Nella soluzione interpretativa l’Istante riteneva che “l’intervento si configuri come sostituzione di infissi e che pertanto sia agevolabile al 110% anche con l’ampliamento e/o la modifica dell’apertura”.
E’ interessante notare come l’Agenzia, prima di entrare nel merito, mette bene in guardia con un duplice avviso: “fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione”.
Scopriremo presto se e quanto questo avvertimento varrà alla luce del DL Semplificazioni appena approvato dal Parlamento e ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Altro dato da evidenziare è che il variare dimensioni e geometrie è potenzialmente possibile nel caso di un immobile unifamiliare, sempre che l’Autorità comunale sia d’accordo. Un caso praticamente impossibile in un condominio.
Foto @Bwag: Facciata di un edificio con finestre di ogni dimensione a Vienna, opera dell’artista Friedensreich Hundertwasser, da Wikipedia
a cura di Ennio Braicovich
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