Alcune FAQ dell’Agenzia rispondono parzialmente al bisogno di certezze su visto di conformità e asseverazione, due misure introdotte dal DL Antifrodi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri una serie di FAQ (23), alcune (5) delle quali chiariscono alcuni aspetti delle novità introdotte dal DL Antifrodi per i bonus diversi dal Superbonus. Le restanti 18 rispondono a quesiti di contribuenti su aspetti poco chiari del Superbonus.
Manca ancora una Circolare sul DL Antifrodi
A dieci giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge n. 157/2021 ci saremmo aspettati almeno una Circolare, un Provvedimento firmato dal direttore Enrico Maria Ruffini. Invece no, l’AdE ci regala una serie di FAQ, strumento informale e disinvolto, modificabile all’istante, certamente pratico ma di scarso valore legale (ahinoi…). Comunque ben vengano. Sempre meglio di niente. Vediamo in sintesi che cosa dicono le FAQ per i casi più correnti.
Prima del 12 novembre
La data è quella di entrata in vigore del DL Antifrodi. La prima importante novità per i bonus diversi dal Superbonus riguarda tutti coloro che prima di tale data hanno ricevuto le fatture e le hanno pagate. Hanno pure esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ma non hanno trasmesso la relativa comunicazione telematica. A questi contribuenti non si applicano né il visto di conformità né l’asseverazione richiesti dal decreto legge. (FAQ 1)
Asseverazione della congruità delle spese
Un decreto del Ministero della transizione ecologica che deve apparire entro un mese dalla data di conversione in legge del DL Antifrodi fisserà i valori massimi di alcuni beni (ma quali? mah) gli asseveratori possono far riferimento ai prezzari citati dal DM 6 agosto 2020. E’ il cosiddetto Decreto Ecobonus meglio noto con il lungo titolo “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”. Esso cita come riferimento i “prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.
Ma non ci sono solo questi. Gli estensori della FAQ hanno dimenticato che per le finestre comprensive di infissi, le chiusure oscuranti e le schermature solari, a nostro avviso, valgono sempre i prezzi dell’Allegato I. Che vale ancora non essendo stato abolito. (FAQ 2)
Che fanno gli asseveratori?
I tecnici abilitati non devono asseverare aspetti tecnici degli interventi ma solo la “congruità delle spese”. Questo nel caso dei bonus diversi dal Superbonus. Se invece si tratta di lavori rientranti nel Superbonus, essi possono asseverare per lo stesso tipo di intervento anche la congruità delle spese sostenute. (FAQ 3 e 5)
In conclusione, bene la FAQ1 all’insegna dellafiducia verso i contribuenti. Ma non certo bene le risposte vaghe e incomplete su visto di conformità e asseverazione e soprattutto malissimo il blocco delle comunicazioni visto in questi giorni.
a cura di Ennio Braicovich
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